Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
3 ottobre 200823 sui titoli contabili (LTCo). Al fine di rafforzare la certezza del diritto, viene pertanto precisata la definizione di «depositario centrale». Il concetto deve essere specificato ma non ampliato, affinché la definizione non includa ulteriori operatori del mercato finanziario.
d. Introduzione della possibilità di quotare valori mobiliari presso un sistema di negoziazione TRD
Secondo il diritto vigente non è possibile quotare valori mobiliari presso un sistema di negoziazione TRD, circostanza che appare ingiustificata. È pertanto previsto che i sistemi di negoziazione TRD possano stabilire segmenti in cui vengono quotati i valori mobiliari TRD. Si applicano in questo caso gli stessi obblighi di una quotazione in borsa.
e. Ulteriori adeguamenti
Nel settore delle infrastrutture del mercato finanziario vengono inoltre apportate le seguenti modifiche sostanziali:
− ammissione, sospensione ed esclusione di partecipanti: viene creata una
disposizione in materia di ammissione, sospensione ed esclusione di partecipanti, applicabile a tutte le infrastrutture del mercato finanziario (art. 18a). La disposizione tiene conto della norma attualmente vigente per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica (art. 24 dell’ordinanza del 18 marzo 200424 sulla Banca nazionale svizzera [OBN]);
− rafforzamento dei requisiti in materia di fondi propri per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e chiarimento dei principi applicabili ai piani di
stabilizzazione e di liquidazione: alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sono imposti requisiti di fondi propri aggiuntivi (capitale «going concern» e «gone concern»). Vengono inoltre precisati i principi applicabili ai piani di stabilizzazione e di liquidazione (art. 24). I piani di stabilizzazione e di liquidazione devono tenere conto degli standard internazionali riconosciuti;
− procedura di riconoscimento delle sedi di negoziazione estere: l’obbligo di
riconoscimento delle sedi di negoziazione estere viene semplificato. Non serve più un riconoscimento nel singolo caso. Occorre piuttosto una constatazione generale della FINMA, secondo cui lo Stato nel quale ha sede la sede di negoziazione assoggetta le proprie sedi di negoziazione a regolamentazione e vigilanza adeguate e presta assistenza amministrativa alla FINMA (art. 41). Si persegue in tal modo una semplificazione del riconoscimento, che è anche nell’interesse dei partecipanti al mercato svizzero;
− organizzazione e trasparenza dei gestori di sistemi organizzati di negoziazione:
l’avvio e la cessazione dell’esercizio di un sistema organizzato di negoziazione devono ora essere comunicati alla FINMA (art. 43). Viene migliorata in tal modo la trasparenza sul mercato finanziario. Si precisano inoltre le disposizioni in materia di organizzazione per l’esercizio di un sistema organizzato di negoziazione di cui all’articolo 44. Tale modifica corrisponde alla prassi attuale della FINMA secondo la circolare 2018/1;
− obbligo di predisporre un piano di liquidazione preventivo: attualmente soltanto le
infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sono tenute a predisporre un piano di liquidazione preventivo (art. 72 OInFi). Data l’importanza di tale obbligo per la stabilità finanziaria, viene portato a livello di legge ed esteso in forma semplificata a determinate infrastrutture che non hanno rilevanza sistemica;
− introduzione di strumenti specifici per il risanamento di controparti centrali di
rilevanza sistemica: in linea con i principi internazionali vengono ampliati gli strumenti
23RS 957.1