Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

trasparenza perseguito con il diritto in materia di pubblicità. A ciò si aggiunge che, a causa dell’alto grado di complessità del diritto in materia di pubblicità, nella pratica si riscontrano spesso incertezze giuridiche e lievi violazioni colpose dell’obbligo di comunicazione, che sono tuttavia soggette a sanzioni penali (v. art. 151) e devono quindi essere comunicate dagli organi per la pubblicità alla FINMA, denunciate da quest’ultima e giudicate dal DFF. Tale punibilità dei reati bagatella e il relativo onere a carico degli organi per la pubblicità, della FINMA e del DFF appaiono sproporzionati.

Le lacune descritte nell’attuale situazione giuridica devono essere ampiamente sanate rinunciando al primo valore soglia soggetto all’obbligo di comunicazione (3 % dei diritti di voto) e fissando come nuovo primo valore soglia il 5 per cento dei diritti di voto. Tale modo di procedere è compatibile con gli standard internazionali e anche ragionevole sotto il profilo della trasparenza del mercato. La punibilità sarà inoltre limitata alle violazioni sostanziali dell’obbligo di comunicazione. In una fase successiva, le incertezze giuridiche esistenti dovranno essere chiarite tramite adeguamenti a livello di ordinanza, con particolare riguardo per l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale (art. 18 dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 201525 sull’infrastruttura finanziaria [OInFi-FINMA]).

b. Aumento dell’efficienza dell’architettura di vigilanza

Di norma, la FINMA deve condurre un procedimento di «enforcement» per violazione dell’obbligo di pubblicità solo in alcuni casi. Attualmente la sua attività entro i limiti dell’agire amministrativo informale consiste nell’esortare le parti soggette all’obbligo di comunicazione affinché provvedano all’eventuale rettifica di una comunicazione, cosa che viene regolarmente fatta senza indugio, e nel presentare denuncia al DFF. Spesso svolge quindi un ruolo di mera intermediazione tra gli organi per la pubblicità e il DFF. Ciò appare non solo inefficiente, ma anche inappropriato, in quanto tale attività della FINMA deve essere sostenuta dagli assoggettati alla vigilanza tramite le loro tasse di vigilanza. Si impone dunque ora agli organi per la pubblicità, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, di richiedere direttamente una rettifica ai responsabili e anche di sporgere direttamente denuncia al DFF. Un coinvolgimento della FINMA sarà quindi necessario solo in pochi casi, qualora gli organi per la pubblicità non siano in grado di operare, nelle modalità descritte, una rettifica informale di un’irregolarità secondo il diritto in materia di pubblicità, oppure qualora sussista una grave violazione dell’obbligo di comunicazione e debba essere intrapreso un procedimento di «enforcement».

Inoltre, per ragioni di certezza del diritto e di attribuzione della competenza al livello gerarchico appropriato, l’obbligo delle borse di prevedere un organo per la pubblicità, nonché i compiti e le competenze di tale organo, sono ora sanciti nella LInFi anziché nell’OInFi-FINMA a motivo dell’importanza di questa regolamentazione. In futuro, per garantire un’applicazione uniforme del diritto, gli organi per la pubblicità delle diverse borse dovranno inoltre provvedere ad armonizzare le loro prassi. Infine, la FINMA avrà ora la possibilità di decidere il ripristino della situazione conforme anche nei confronti dei non assoggettati alla vigilanza e di adottare una misura sostitutiva qualora le parti soggette all’obbligo di comunicazione non diano seguito a tale decisione.

c. Integrazione e iscrizione a livello di legge degli obblighi degli emittenti importanti per l’integrità del mercato

In base all’attuale situazione giuridica, i divieti di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e le relative fattispecie penali sono sanciti nella LInFi, mentre l’obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate (cosiddetta pubblicità ad hoc) e delle operazioni di persone che esercitano responsabilità di direzione con titoli di partecipazione propri (transazioni del management) è invece disciplinato dalle borse nei regolamenti di

25 RS 958.111