Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

questione sono già ampiamente comunicate dall’altra controparte a un repertorio estero di dati sulle negoziazioni. L’obbligo di comunicazione per le piccole controparti non finanziarie viene abrogato senza sostituzione.

Affinché le controparti non finanziarie possano essere classificate come piccole, il diritto vigente prevede che la media mobile delle posizioni lorde su 30 giorni lavorativi debba situarsi al di sotto di un determinato valore soglia nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso. Questo metodo di calcolo è relativamente oneroso. In rapporto alla definizione di piccole controparti non finanziarie o alla sorveglianza dei valori soglia, è dunque necessario adeguare il metodo di calcolo alle semplificazioni normative previste dalla revisione dell’EMIR-REFIT. Il nuovo metodo di calcolo presenta il vantaggio di livellare le posizioni e fornire cifre più chiare per determinare le dimensioni grandi o piccole di una controparte. Per garantire la coerenza dovrà essere adattato anche il metodo di calcolo per le piccole controparti finanziarie (art. 99 LInFi).

c. Classificazione della controparte e transazioni in derivati transfrontaliere

Secondo il diritto vigente, gli obblighi di cui al capitolo 1 (Commercio di derivati) del titolo terzo possono essere soddisfatti applicando il diritto estero, se questo è riconosciuto equivalente dalla FINMA. L’articolo 95 adempie quindi di per sé la propria funzione. I partecipanti al mercato devono prima accertare la sussistenza di un obbligo secondo la LInFi ed effettuare una classificazione delle loro controparti estere secondo l’articolo 93 e segg. La prassi per cui le controparti provenienti da uno spazio giuridico riconosciuto equivalente dalla FINMA devono prima essere classificate secondo la LInFi dà luogo a costi inutili. Si prevede dunque che, nel caso di riconoscimento del diritto estero da parte della FINMA, anche la classificazione possa essere ritenuta equivalente. Per le operazioni transfrontaliere vengono inoltre istituite regole uniformi e coerenti, consolidate nel nuovo articolo 95a.

d. Ulteriori adeguamenti

Vengono inoltre proposti i seguenti adeguamenti sostanziali nel settore del commercio di derivati:

− dichiarazione circa le caratteristiche della controparte: il principio per cui, in assenza

di indicazioni contrarie, una controparte può presupporre l’esattezza della dichiarazione della sua controparte circa le caratteristiche della stessa (art. 97 cpv. 3) dovrebbe valere per tutti gli obblighi di cui al capitolo 1 del titolo terzo. Il principio viene dunque disciplinato in un nuovo articolo 94a;

− valutazione delle operazioni in corso: per quanto riguarda la valutazione delle

operazioni in corso e la riduzione del rischio, viene chiarito che l’obbligo di valutazione per le grandi controparti si applica anche alle operazioni con piccole controparti. L’articolo 109 capoverso 2 viene adeguato di conseguenza.

3.1.3 Diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto e abusi di mercato

a. Riduzione della complessità e prevenzione dei reati bagatella nel diritto in materia di pubblicità.

Il vigente diritto in materia di pubblicità (art. 120 e segg.) prevede la comunicazione di una varietà di fatti e nel confronto internazionale si traduce in un numero elevato di comunicazioni in materia di pubblicità. Tali comunicazioni comportano un onere elevato non solo per le parti soggetto all’obbligo di pubblicità, ma anche per gli emittenti e gli organi per la pubblicità delle borse. Nel contempo, la varietà di comunicazioni rende difficile per i partecipanti al mercato individuare le informazioni per essi rilevanti e mette così a rischio l’obiettivo di creare