Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
2.3.3 La sorveglianza del commercio in particolare
Nell’UE e nel Regno Unito la sorveglianza del commercio e la ricezione delle comunicazioni di transazioni avvengono in modo centralizzato a cura delle autorità statali. Tra le giurisdizioni europee esiste, inoltre, un meccanismo per lo scambio reciproco di comunicazioni di transazioni, a differenza di Svizzera, Stati Uniti e Singapore dove tali compiti sono assolti principalmente dagli organismi di autodisciplina. In Germania l’autorità competente è il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), che riceve correntemente le comunicazioni di transazioni e i dati di riferimento e sugli strumenti finanziari ad esso comunicati e li esamina in rapporto allo sfruttamento di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA) è l’autorità competente a ricevere le comunicazioni di transazioni, i dati di riferimento e sugli strumenti finanziari, nonché i dati delle negoziazioni e del libro degli ordini trasmessi dalle principali sedi di negoziazione britanniche. La FCA esamina questi dati con un approccio olistico esteso a tutte le sedi di negoziazione rilevanti nel Regno Unito, al fine di individuare i casi di sfruttamento di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Negli Stati Uniti, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) è l’organismo di autoregolamentazione centrale competente a ricevere, sulla base delle leggi federali e sotto la vigilanza della Securities and Exchange Commission (SEC), i dati su transazioni, ordini, quotazioni e negoziazioni per l’intero mercato statunitense dei valori mobiliari e a sorvegliarli con un approccio olistico esteso a oltre 50 sedi di negoziazione per individuare gli abusi di mercato. Nei casi sospetti la FINRA informa la SEC, la quale indaga ulteriormente sui fatti. A Singapore, i rispettivi organismi di autoregolamentazione delle sedi di negoziazione sono i principali responsabili della sorveglianza del commercio sul proprio mercato. In caso di sospetto abuso di mercato informano l’Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore, MAS), che dispone anche di capacità di sorveglianza proprie.
2.3 Valutazione del progetto e confronto con il diritto europeo
Per quanto concerne gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario, è previsto in particolare l’aggiornamento delle misure applicabili ai casi di insolvenza di una controparte centrale, conformemente agli standard internazionali in materia. Tali modifiche tengono conto delle soluzioni adottate dal diritto europeo nell’ambito del CCPRRR. In particolare, il valore limite stabilito per i versamenti aggiuntivi che possono essere richiesti ai partecipanti al «clearing» in una procedura di risanamento («cash call») si basa su quello previsto dall’articolo 31 CCPRRR. Analogamente, la scelta di non prevedere l’allocazione obbligatoria dei contratti («forced allocation») è conforme al diritto europeo vigente.
Le disposizioni vigenti nell’ambito del commercio di derivati si rifanno principalmente al diritto dell’UE. Di conseguenza, la presente revisione recepisce tra l’altro adeguamenti importanti del diritto dell’UE introdotti dopo l’emanazione della legge. In particolare, il metodo di calcolo dei valori soglia per la classificazione quale controparte grande o piccola viene adeguato alla regolamentazione semplificata dell’UE. Inoltre, anche in Svizzera vengono introdotte ulteriori agevolazioni per le piccole controparti non finanziarie.
Nel settore degli abusi di mercato vengono proposte diverse nuove regolamentazioni contemplate anche dal diritto dell’UE. Per esempio, gli obblighi di pubblicità ad hoc e di pubblicazione di transazioni del management che gli emittenti devono assolvere per garantire l’integrità del mercato dovranno essere trasferiti dall’autodisciplina delle sedi di negoziazione al diritto statale e armonizzati nei punti essenziali al diritto dell’UE. In particolare, ora anche in Svizzera tutti gli emittenti dovranno tenere elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e tutti gli assoggettati alla vigilanza saranno tenuti a comunicare alla FINMA i casi di sospetto abuso di mercato.