Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.3.1 Infrastrutture del mercato finanziario

a. Introduzione di un valore soglia per l’assoggettamento dei sistemi di pagamento e rielaborazione dei requisiti

Secondo il diritto vigente, il gestore di un sistema di pagamento necessita di un’autorizzazione unicamente se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono e se il sistema di pagamento non è gestito da una banca, né dalla BNS o su mandato di quest’ultima (art. 4 cpv. 2 e 3 LInFi). Sebbene la maggior parte dei sistemi esistenti possa attualmente beneficiare di una delle due eccezioni previste, con i progressi tecnologici e la digitalizzazione si stanno affacciando al mercato nuovi operatori. Per aumentare la certezza del diritto appare opportuno fissare i valori soglia a partire dai quali si può presumere che la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario esigano che un sistema di pagamento necessiti dell’autorizzazione della FINMA. In caso contrario, occorre garantire che la normativa affronti adeguatamente i rischi connessi all’attività di tali sistemi. A tal fine è previsto che il Consiglio federale fissi valori soglia a partire dai quali la funzionalità del mercato finanziario e la tutela dei partecipanti al mercato finanziario esigono l’autorizzazione di un sistema di pagamento. Inoltre, i principali requisiti dei sistemi di pagamento, oggi disciplinati a livello di ordinanza, vengono iscritti a livello di legge, non da ultimo aumentando la certezza del diritto.

In sede di valutazione della LInFi si è tra l’altro constatata l’inadeguatezza della normativa vigente, che prevede la completa esclusione dei sistemi di pagamento gestiti da banche dal suo campo di applicazione. Pertanto, le banche che gestiscono un sistema di pagamento sono ora tenute soltanto a soddisfare i requisiti applicabili ai sistemi di pagamento secondo la LInFi. In quanto sistemi di pagamento, i sistemi di pagamento di rilevanza sistemica sono tuttavia in ogni caso soggetti ad autorizzazione e devono essere gestiti in un’unità giuridica autonoma.

b. Rielaborazione del concetto di rilevanza sistemica e trattamento delle infrastrutture del mercato finanziario svizzere che hanno rilevanza sistemica unicamente all’estero

Un malfunzionamento o una disfunzione di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica possono avere ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria e sulla funzionalità dei mercati finanziari e devono pertanto soddisfare requisiti particolari. Con il progetto vengono rielaborati i criteri in base ai quali un’infrastruttura del mercato finanziario è considerata di rilevanza sistemica (art. 22 LInFi). Si tiene così conto degli sviluppi intervenuti dall’entrata in vigore della LInFi, come i rischi dovuti alla digitalizzazione e all’ingresso sul mercato di nuovi attori, nonché dell’importanza delle infrastrutture del mercato finanziario per lo svolgimento della politica monetaria da parte della BNS.

Alla FINMA è inoltre consentito di imporre requisiti supplementari a un’infrastruttura del mercato finanziario svizzera che, pur non rientrando nei criteri dell’articolo 22 LInFi in Svizzera, sia di rilevanza sistemica in un’altra giurisdizione, a condizione che un’autorità di vigilanza estera lo richieda (art. 24b AP-LInFi). La situazione corrispondente non è attualmente disciplinata nella LInFi, ma potrebbe presentarsi nel contesto dei nuovi modelli di infrastrutture che si svilupperanno grazie alle nuove tecnologie.

c. Precisazione del concetto di «depositario centrale»

La valutazione della LInFi ha dimostrato che il diritto vigente non opera una chiara distinzione tra depositari centrali secondo l’articolo 61 LInFi ed enti di custodia secondo la legge del