Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

2.2.1 Diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto e abusi di mercato

2.3.1 Diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto

Per le esposizioni rilevanti relative al diritto comparato e la conseguente necessità di intervenire nell’ambito del diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto si rimanda alle spiegazioni delle singole disposizioni, in particolare a quelle concernenti l’articolo 120 (eliminazione del valore soglia del 3 % soggetto all’obbligo di comunicazione).

2.3.2 Abusi di mercato

Dall’adozione della LInFi, nell’UE sono entrati in vigore il regolamento sugli abusi di mercato (MAR)19 e la direttiva sugli abusi di mercato (MAD II)20. Il MAR vieta l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e le manipolazioni del mercato. Contiene inoltre misure preventive atte a evitare abusi di mercato, disposizioni relative a sistemi e procedure volti a prevenire e individuare gli abusi di mercato, la pubblicazione di informazioni privilegiate da parte degli emittenti (pubblicità ad hoc), un obbligo di tenere elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, un obbligo di comunicazione per le operazioni in valori mobiliari di persone che esercitano responsabilità di direzione (transazioni del management) e direttive in materia di indipendenza per le raccomandazioni di investimento e statistiche. Inoltre disciplina le prerogative delle autorità competenti e definisce i requisiti minimi per sanzioni amministrative e altre misure. Secondo il MAR, i gestori dei mercati, le società di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale devono istituire dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare ordini e operazioni sospetti. In quanto regolamento, il MAR è direttamente applicabile negli Stati membri. Questi possono definire le pratiche di mercato (circostanze «safe harbor») che devono essere ammesse sui loro mercati, nonché il quadro sanzionatorio, per il quale il MAR stabilisce sanzioni minime.

La MAD II impone agli Stati membri, come armonizzazione minima nel settore del diritto penale, di prevedere nelle leggi di attuazione nazionali sanzioni penali per lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. La direttiva contempla l’applicazione di sanzioni penali solo per i casi gravi di sfruttamento di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato in cui l’autore agisce intenzionalmente. Le pratiche di mercato ammesse nel MAR (circostanze «safe harbor») valgono anche per i divieti previsti dalla MAD II. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, con pena della reclusione per una durata massima non inferiore a quattro anni per lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e non inferiore a due anni per la comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Stabilisce altresì a quali condizioni le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili. Nei loro confronti si devono poter comminare sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale.

Le modifiche del MAR sono entrate in vigore il 1º gennaio 2021, ma non hanno apportato cambiamenti sostanziali21. Attualmente è in corso un riesame della MAD II22, incentrato in particolare su precisazioni. L’entrata in vigore non avverrà prima del 2025.

19 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

20 Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179.

21 Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI, GU L 320 dell’11.12.2019, pag. 1.

22 ESMA publishes outcomes of MAR Review (europa.eu).