Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

quotazione approvati dalla FINMA (autodisciplina). Tale obbligo è sancito implicitamente (cfr. art. 27 e 35). Un esplicito obbligo generale di tutti gli emittenti di tenere elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, in cui sia riportato in particolare il momento dell’insorgere di un’informazione privilegiata e che forniscano informazioni su chi e quando ne è venuto a conoscenza, non è previsto in Svizzera né nel diritto statale né nel settore dell’autodisciplina delle borse. Nella pratica, gli assoggettati alla vigilanza della FINMA e numerosi emittenti tengono già oggi elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (un obbligo in tal senso emana indirettamente dal divieto di fondo di inoltrare informazioni privilegiate senza un valido motivo); nel caso di emittenti non assoggettati alla vigilanza, le autorità preposte all’applicazione del diritto ritengono tuttavia che tali elenchi siano spesso difettosi e incompleti.

La situazione giuridica descritta necessita di miglioramenti sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto, l’assenza di un obbligo per gli emittenti di tenere elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate fa sì che la FINMA e le autorità di perseguimento penale spesso non dispongano delle informazioni essenziali per accertare i casi di sfruttamento di informazioni privilegiate o manipolazione dei corsi e del mercato, con la conseguente impossibilità di attuare i divieti di legge o le fattispecie penali. Il progetto prevede pertanto che anche in Svizzera tutti gli emittenti debbano tenere elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, come previsto anche dal diritto dell’UE (v. n. 2.3). Gli oneri a carico degli emittenti per la tenuta di siffatti elenchi appaiono proporzionati alla luce della loro grande importanza per l’individuazione e la prevenzione dello sfruttamento di informazioni privilegiate. Al Consiglio federale è attribuita la competenza di prevedere deroghe.

Gli obblighi relativi alla pubblicità ad hoc e alla pubblicazione di transazioni del management rivestono inoltre un ruolo centrale nella prevenzione dello sfruttamento di informazioni privilegiate e sono quindi importanti non solo per la parità di trattamento degli investitori, ma anche per la reputazione della piazza finanziaria e di riflesso per la sua competitività. Alla luce dell’importanza di tali obblighi per la prevenzione e l’individuazione dello sfruttamento di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato, non appare opportuno lasciare tali obblighi di autodisciplina alle borse. Solo mediante una regolamentazione statale si può garantire che nella definizione dei suddetti obblighi siano presi in considerazione in modo globale tutti gli interessi rilevanti.

Il progetto prevede pertanto di disciplinare a livello di LInFi e OInFi la regolamentazione della pubblicità ad hoc e delle transazioni del management. In particolare, nella pubblicazione delle transazioni del management si dovranno indicare anche la funzione e il nome. Viene inoltre chiarito che una comunicazione ad hoc costituisce un’informazione privilegiata. Una tale regolamentazione statale consentirà di colmare le lacune esistenti e di eliminare le incertezze giuridiche e incontrerà anche una più ampia accettazione in ambito internazionale.

d. Centralizzazione degli organi di comunicazione e ulteriore sviluppo della sorveglianza del commercio

La LInFi e le relative disposizioni esecutive (cfr. in particolare art. 5 cpv. 4 OInFi-FINMA) hanno sostanzialmente ripreso dalla previgente LBVM la regolamentazione per cui ciascuna borsa, e anche ciascun sistema di negoziazione multilaterale, deve prevedere un proprio organo di sorveglianza del commercio e un proprio organo per la comunicazione. Secondo la prassi attuale, la sorveglianza del commercio si limita alla sorveglianza del commercio dei valori mobiliari ammessi presso la propria sede di negoziazione, nonché principalmente alle transazioni effettuate autonomamente presso la sede di negoziazione. Essa si basa essenzialmente su un’analisi dei rispettivi dati concernenti le negoziazioni e sulle comunicazioni di transazioni dei partecipanti agli organi di comunicazione della rispettiva sede di negoziazione. Dal 1º agosto 2021, anche i sistemi di negoziazione TRD devono prevedere un proprio organo di sorveglianza del commercio e un proprio organo di comunicazione.