Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
specifici a disposizione della FINMA in caso di risanamento di controparti centrali di rilevanza sistemica.
f. Questione aggiuntiva: regolamentazione dei servizi di pagamento esteri
Secondo il diritto vigente, i sistemi di pagamento esteri possono in generale offrire i propri servizi in Svizzera, senza essere sottoposti agli obblighi del titolo secondo LInFi.
Nell’ambito dell’elaborazione del progetto è stata sollevata la questione della pertinenza di vincolare a determinati requisiti l’accesso di tali sistemi di pagamento esteri al mercato svizzero (p. es. con l’introduzione di un obbligo di riconoscimento simile a quello previsto per le controparti centrali nell’art. 60). Nell’ambito del presente progetto si è rinunciato a introdurre una tale norma, poiché dal punto di vista del Consiglio federale non sussiste l’urgenza di intervenire. Tuttavia, per valutare meglio questo aspetto, il questionario relativo all’avamprogetto contiene alcune domande sul tema.
3.1.2 Commercio di derivati
a. Obbligo di comunicazione
L’obbligo di comunicazione delle operazioni in derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni secondo l’articolo 104, introdotto in linea con gli standard internazionali e con le regolamentazioni di altre piazze finanziarie (in particolare dell’UE), intende migliorare la stabilità del sistema finanziario e la trasparenza del mercato dei derivati. Tuttavia, tale obiettivo non è stato finora raggiunto in modo soddisfacente. Le cause sono da ricercarsi in particolare nell’insufficiente qualità dei dati dovuta alla mancanza di armonizzazione delle informazioni da comunicare, ma anche nella frammentazione dei dati comunicati ai repertori. Di conseguenza, i rischi legati alle operazioni in derivati di controparti svizzere sono stati finora sottoposti a una sorveglianza sistematica solo limitata, basata sui dati comunicati ai repertori. Inoltre, il diritto vigente rende molto difficoltoso l’accesso ai repertori svizzeri da parte delle autorità estere, ostacolando ulteriormente il conseguimento dell’obiettivo.
Al fine di poter utilizzare i dati acquisiti, viene agevolato l’accesso delle autorità estere ai repertori di dati sulle negoziazioni svizzeri (art. 78). D’altro canto, il contenuto delle comunicazioni deve essere armonizzato a livello di ordinanza con gli standard internazionali (p. es. LEI, UTI, UPI e altri elementi di dati critici) al fine di migliorare l’utilizzazione dei dati acquisiti per la vigilanza sul mercato (in particolare di tipo macroprudenziale) e quindi, in ultima analisi, il riconoscimento dei rischi per la stabilità sul mercato dei derivati.
b. Agevolazioni per le piccole controparti non finanziarie
Nell’ambito della presente revisione, per ragioni di proporzionalità e per ridurre l’onere a carico delle imprese interessate, sono previste diverse agevolazioni per le piccole controparti non finanziarie.
Secondo l’articolo 104, nel caso di operazioni tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria, è tenuta alla comunicazione la controparte finanziaria. Nel caso di operazioni tra controparti non finanziarie, è tenuta alla comunicazione la controparte non finanziaria che non è piccola ai sensi dell’articolo 98. Un’operazione tra piccole controparti non finanziarie non deve essere comunicata. L’unico caso in cui una piccola controparte non finanziaria deve trasmettere una comunicazione è dunque quello di un’operazione con una controparte estera che non effettua comunicazioni a un repertorio di dati sulle negoziazioni secondo il diritto svizzero, obbligo questo che finora non è stato messo in vigore. È lecito ritenere che i costi legati all’obbligo di comunicazione delle piccole controparti non finanziarie sarebbero sproporzionati in rapporto ai benefici di tale comunicazione, in quanto le operazioni in