Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 154 cpv. 2, 3 e 4

Per tale motivo, nella categoria di autori degli insider secondari sono ora inserite tutte le persone diverse dagli insider primari e la categoria degli insider terziari viene eliminata (per la motivazione v. n. 3.1).

Al capoverso 2 della disposizione vengono inoltre modificati gli elementi qualificanti (per la motivazione v. n. 3.1).

Art. 155 Manipolazione del mercato

Nella pratica, circa il 90 per cento dei casi di manipolazione del mercato accertati dalla FINMA riguarda manipolazioni del mercato basate su transazioni. Appare inappropriato che tale circostanza non sia attualmente contemplata nel divieto di manipolazione dei corsi, contrariamente a quanto accade nell’UE (v. spiegazioni al n. 2.3). La fattispecie penale della manipolazione dei corsi viene dunque armonizzata al divieto di manipolazione del mercato previsto dal diritto in materia di vigilanza e la fattispecie soggettiva viene portata al livello di fattispecie informativa (art. 155 cpv. 1 lett. a; dolo invece di dolo diretto).

Al capoverso 2 della disposizione vengono inoltre modificati gli elementi qualificanti (v. per la motivazione n. 3.1).

Art. 163b Disposizione transitoria della modifica del …

Il Consiglio federale determinerà la data esatta a partire dalla quale i requisiti nuovi o modificati di cui agli articoli 28 capoversi 2 e 4, 31, 32, 37a–37c, 38, 39 e 145 dovranno essere soddisfatti. Fino ad allora si applicherà il diritto vigente.

Capoverso 2

Per dare alle infrastrutture esistenti il tempo di adeguare la propria organizzazione ai nuovi obblighi, è stato accordato un termine di un anno dall’entrata in vigore delle modifiche della LInFi per ottemperare ai nuovi obblighi. Questa disposizione si applica soltanto alle infrastrutture che sono state autorizzate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Capoverso 3

Secondo la stessa logica del capoverso 2, il capoverso 3 accorda alle banche che gestiscono un sistema di pagamento sottoposto ai relativi obblighi della LInFi, secondo i requisiti dell’articolo 4 capoverso 2terAP-LInFi, un termine di un anno dall’entrata in vigore di questo nuovo articolo per ottemperare ai nuovi obblighi. Questo capoverso si applica soltanto ai sistemi di pagamento la cui gestione è iniziata prima dell’entrata in vigore della LInFi modificata.

Capoverso 4

Secondo la stessa logica del capoverso 2, il capoverso 4 accorda ai gestori di un sistema organizzato di negoziazione un termine di un anno dall’entrata in vigore della modifica della LInFi per soddisfare i requisiti della LInFi riveduta. Questa disposizione si applica soltanto ai sistemi organizzati di negoziazione la cui gestione è iniziata prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.