Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
4.2 Codice di procedura penale40
Art. 286 cpv. 2 lett. m
Oggigiorno le informazioni sono scambiate perlopiù tramite canali digitali e in forma cifrata e per questo il Ministero pubblico della Confederazione, per perseguire gli abusi di mercato, deve utilizzare programmi informatici particolari per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (GovWare). Tale possibilità sarà garantita mediante il presente adeguamento del CPP, laddove il ricorso a GovWare appaia giustificato soltanto allo scopo di perseguire le fattispecie qualificate dello sfruttamento di informazioni riservate e della manipolazione del mercato.
4.3 Legge del 15 giugno 201841 sui servizi finanziari
Art. 67a Analisi finanziarie
Aspetti generali
Oggi l’analisi finanziaria è disciplinata dalla direttiva sull’indipendenza dell’analisi finanziaria («Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse»), emanata dall’Associazione svizzera dei banchieri e riconosciuta come standard minimo dalla FINMA. I principi relativi a questo settore vengono ora sanciti nella LSerFi affinché in futuro possano essere considerati giuridicamente vincolanti per tutti i produttori di analisi finanziarie (creazione di condizioni di parità).
Dal punto di vista del contenuto, la norma chiarisce che le analisi finanziarie sono da considerarsi indipendenti e possono essere qualificate come tali solo se i produttori si attengono a determinate direttive in materia di organizzazione, volte in particolare a prevenire i conflitti di interessi. Se tali requisiti non sono soddisfatti, l’analisi finanziaria deve essere chiaramente qualificata come non indipendente. In linea di principio, la norma lascia un margine per l’autodisciplina. La regolamentazione all’interno della LSerFi non significa peraltro che le analisi finanziarie siano servizi finanziari o che i loro produttori siano fornitori di servizi finanziari. La LSerFi si applica alla produzione di analisi finanziarie soltanto nella misura prevista da questa disposizione.
Capoverso 1
Il capoverso 1 della disposizione sancisce il principio secondo cui le analisi finanziarie sono da considerarsi indipendenti e qualificate come tali solo se il produttore soddisfa per analogia i requisiti secondo gli articoli 21–27 LSerFi. Tali prescrizioni disciplinano le norme in materia di organizzazione per i fornitori di servizi finanziari (misure organizzative e conflitti di interessi). Se i requisiti sono soddisfatti dal produttore per analogia, si può ritenere che questi abbia adottato provvedimenti adeguati per garantire un’analisi finanziaria indipendente. In tal caso l’analisi finanziaria può essere qualificata come indipendente.
Sono considerate analisi finanziarie (nella pratica spesso definite «research») tutte le analisi o le valutazioni di emittenti o strumenti finanziari, che servono da base per adottare una decisione di investimento e che sono rese accessibili ai clienti o ad altri partecipanti al mercato. Il concetto di strumenti finanziari e quello di emittenti si rifanno rispettivamente all’articolo 3 lettera a e all’articolo 3 lettera f LSerFi. L’analisi finanziaria comprende in particolare la valutazione della solvibilità o della situazione economica di uno o più emittenti, il risultato atteso
40 RS 312.0
41 RS 950.1