Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
Art. 143a Sorveglianza e comunicazioni di sospetti
Con questa disposizione, gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 LFINMA che predispongono o eseguono operazioni con strumenti finanziari a titolo professionale dovranno essere organizzati in modo tale da poter individuare lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD sono già soggetti a tale obbligo in virtù degli articoli 31 capoverso 1 e 73b lettera e LInFi. A tal fine gli assoggettati alla vigilanza devono creare e mantenere sistemi e processi efficaci per sorvegliare gli ordini e le operazioni con strumenti finanziari (per i dettagli, v. n. 3.1). I sistemi e processi devono essere adeguati alle dimensioni, alla complessità, alla forma giuridica e al rischio. In tal modo non sarà più necessaria una sorveglianza sistematica in ogni singolo caso. Gli assoggetti alla vigilanza devono comunicare immediatamente alla FINMA gli ordini e le operazioni con strumenti finanziari, comprese la loro modifica o revoca, per i quali sussiste il sospetto di sfruttamento di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato. La FINMA stabilirà quali indicazioni le devono essere trasmesse e in quale forma.
Titolo terzo a: Strumenti di vigilanza secondo la LFINMA e collaborazione
L’attuale capitolo 6 del titolo terzo diventa, per ragioni sistematiche, il titolo terzo a e la rubrica viene integrata con «collaborazione».
Art. 145 Strumenti di vigilanza secondo la LFINMA
Capoverso 1
La disposizione corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 145. Ora la FINMA può applicare gli strumenti di vigilanza menzionati nella disposizione anche in caso di violazione dell’obbligo di tenere un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e dell’obbligo di comunicare e pubblicare informazioni privilegiate e transazioni del management (per i dettagli v. n. 3.1).
Capoverso 2
Il capoverso 2 è nuovo e consente alla FINMA, in caso di violazione degli articoli 120, 121 e 124, di applicare lo strumento di vigilanza del ripristino della situazione conforme, ossia di correggere una comunicazione in materia di pubblicità non corretta.
Art. 146 cpv. 2
Questa disposizione viene integrata con il capoverso 2, nel quale è ora stabilito esplicitamente che gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza delle sedi di negoziazione e dei sistemi di negoziazione TRD nonché gli emittenti e le persone da essi incaricate sono tenuti a fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito. La disposizione attuale diventa il capoverso 1.
Art. 146a Collaborazione
In considerazione della sua importanza, la collaborazione tra la FINMA, la Commissione, le sedi di negoziazione e i loro organismi di autodisciplina viene ora disciplinata nella LInFi. La disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 48 OInFi-FINMA.