Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
(art. 28 cpv. 4 lett. a OInFi-FINMA) o se l’organo per la comunicazione chiede alla FINMA di emanare una decisione a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari (art. 28 cpv. 4 lett. c OInFi-FINMA).
La procedura deve continuare a essere disciplinata a livello di ordinanza.
Art. 124d Coordinamento tra gli organi per la pubblicità e informazione del pubblico
In virtù di questa disposizione, che corrisponde sostanzialmente all’articolo 27 capoverso 3 OInFi-FINMA, gli organi per la pubblicità sono ora tenuti ad armonizzare le loro prassi.
Art. 124e Trattamento di dati
Con questa disposizione viene creata una base legale per il trattamento e la comunicazione di dati da parte dell’organo per la pubblicità. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli, in particolare la durata di conservazione.
Art. 125 cpv. 1
Il diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto viene esteso alle società i cui titoli di partecipazione sono quotati presso un sistema di negoziazione TRD (v. spiegazioni relative all’art. 120 LInFi).
Art. 126 cpv. 3 e 6
Oltre alle borse, in futuro anche i sistemi di negoziazione TRD che ammettono una quotazione dovranno assumersi i costi della Commissione non coperti dagli emolumenti. Questo aspetto è disciplinato nel capoverso 6 di questa disposizione. Il Consiglio federale, nell’ambito della sua competenza esecutiva generale, ha il potere di disciplinare i dettagli relativi alla ripartizione dei costi tra le borse e i sistemi di negoziazione TRD. Esso eserciterà tale potere qualora, nella pratica, venga meno l’accordo tra le borse, i sistemi di negoziazione TRD e la Commissione in merito all’assunzione dei costi.
L’abbreviazione «OPA» nel capoverso 3 è eliminata.
Art. 134 cpv. 1, 3bise 4
Analogamente alla regolamentazione dell’articolo 120, anche nell’articolo 134 il valore soglia minimo soggetto all’obbligo di comunicazione sarà ora innalzato dal 3 al 5 per cento dei diritti di voto (v. spiegazioni relative all’art. 120 LInFi). Inoltre, nei capoversi 1 e 4 si tiene conto della circostanza per cui la quotazione può avvenire anche presso sistemi di negoziazione TRD (v. spiegazioni relative all’art. 120 LInFi).
Inoltre, data l’importanza della regolamentazione e per ragioni di coerenza, viene ora stabilito direttamente nella LInFi che la Commissione pubblica le transazioni comunicate (cpv. 3bis). Finora, la regolamentazione era riportata nell’articolo 43 dell’ordinanza commissionale OPA del 21 agosto 200838 (O-COPA).