Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 134a Rapporto con l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 120

Al fine di aumentare la certezza del diritto, questa disposizione disciplina ora il rapporto tra gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 134 LInFi direttamente nella legge stessa. Finora la regolamentazione era riportata nell’articolo 20 OinFi-FINMA. L’attuale regolamentazione viene inoltre integrata con la disposizione secondo cui gli organi per la pubblicità devono segnalare sulle loro piattaforme di pubblicazione che, durante un’offerta pubblica di acquisto, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 120 LInFi è sospeso secondo il capoverso 1 non appena si applica l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 134. In tal modo si intende aumentare la trasparenza. Come in passato, per l’emittente nel corso di un’offerta pubblica di acquisto si applica soltanto l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 120 LInFi (v. cpv. 4).

Art. 135 cpv. 4

Con la precisazione di questa norma di delega, per ragioni di attribuzione della competenza al livello gerarchico appropriato viene creata una base giuridica esplicita per gli articoli 8 e 9 OInFi-FINMA.

Art. 139 cpv. 3 e 5

Al capoverso 3 di questa disposizione, il valore soglia soggetto all’obbligo di comunicazione viene innalzato al 5 per cento dei diritti di voto (v. spiegazioni relative agli art. 120 e 134 LInFi). Inoltre, al capoverso 5 viene eliminata la possibilità di presentare atti giuridici via fax nella corrispondenza con la Commissione, poiché la trasmissione di documenti via fax è ormai obsoleta. Nel capoverso 5, oltre agli atti giuridici, vengono altresì menzionati esplicitamente anche altri atti scritti.

Art. 140 cpv. 4

Con il nuovo capoverso 4 viene creata una base giuridica esplicita per la pubblicazione delle decisioni su ricorso della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto.

Art. 142 cpv. 1bis

La disposizione riprende sostanzialmente la norma ad oggi contenuta nel numero marginale 14 della circolare FINMA 2013/8, ai sensi della quale non è ammesso modificare o revocare i mandati già conferiti sulla base di un’informazione privilegiata.

Art. 143 cpv. 1 lett. a

Mediante una modifica di questa disposizione viene chiarito esplicitamente che la fattispecie della manipolazione del mercato basata su informazioni, prevista dal diritto in materia di vigilanza, può essere commessa anche per omissione, vale a dire non trasmettendo informazioni. Tale comportamento è contemplato già oggi dal diritto penale (art. 155 cpv. 1 lett. a LInFi in combinato disposto con art. 11 CP).