Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
Art. 149a Violazione dell’obbligo di tenere un elenco delle persone aventi accesso a
informazioni privilegiate e dell’obbligo di comunicare e pubblicare informazioni privilegiate e transazioni del management
Anche in futuro si dovranno poter applicare sanzioni efficaci in caso di violazione dell’obbligo di tenere un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e dell’obbligo di comunicare e pubblicare informazioni privilegiate e transazioni del management. Viene pertanto istituita una fattispecie penale corrispondente. Poiché però ora la FINMA, in caso di violazione degli obblighi degli emittenti, può anche condurre un procedimento di enforcement (v. art. 145), appare opportuno ridurre sensibilmente l’ammontare delle multe minacciate rispetto all’attuale regolamentazione delle borse (fr. 10 mio.), portandolo a un massimo di 500 000 franchi in caso di intenzionalità e di 100 000 franchi in caso di negligenza. Le violazioni commesse intenzionalmente e per negligenza dovranno però continuare a essere perseguibili. Ciò dipende anche dalla natura illecita dell’atto punibile. Tuttavia, nei casi di negligenza lieve si dovrà poter rinunciare al perseguimento penale e alla punizione.
Riguardo alla competenza per il perseguimento penale, l’articolo 50 capoverso 1 LFINMA prevede in linea di principio una regolamentazione uniforme della competenza oggettiva del DFF quale autorità penale amministrativa per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni penali del diritto dei mercati finanziari. Le infrazioni alle disposizioni penali perseguite dal DFF in applicazione della legge federale del 22 marzo 197439 sul diritto penale amministrativo sono di regola reati di pericolo astratto che configurano violazioni delle disposizioni tecniche del diritto amministrativo materiale. L’articolo 50 capoverso 1 LFINMA stabilisce inoltre che la LFINMA o le leggi sui mercati finanziari possano prevedere una deroga a tale competenza. In particolare, le violazioni degli articoli 154 e 155 LInFi sono assoggettate alla giurisdizione federale e perseguite dal Ministero pubblico della Confederazione (cfr. art. 156 LInFi). Si tratta di reati che presentano un’affinità con le fattispecie penali di diritto comune, come la truffa, e che sono perseguiti secondo il CPP. Tali principi dovranno continuare ad essere rispettati. Il DFF è dunque l’autorità penale amministrativa competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla nuova disposizione penale, nelle quali viene attribuita importanza anche al perseguimento delle violazioni delle disposizioni tecniche del diritto amministrativo. Inoltre, l’articolo 51 capoverso 1 LFINMA prevede la possibilità per il DFF di ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi a un’autorità penale, se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia quella della giurisdizione federale o cantonale.
Art. 151 cpv. 1 lett. a
Nell’articolo 151, la punibilità delle violazioni dell’obbligo di comunicazione è limitata alle violazioni sostanziali. L’obiettivo è evitare che siano punibili tutte le infrazioni alle disposizioni dettagliate dell’OInFi-FINMA, come quelle agli obblighi di comunicazione successiva in seguito alla modifica di dati. In futuro sarebbero quindi ancora punibili le violazioni degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 OInFi-FINMA, mentre non lo sarebbero più quelle degli articoli 22 e 23 OInFi-FINMA.
Parimenti, una comunicazione errata sarà considerata alla stregua di una «mancata pubblicazione» e sarà dunque punibile. In sede di comunicazione dell’identità devono essere comunicati tutti gli elementi che consentono un’identificazione univoca, in genere il nome e il cognome (ma non se la persona si chiama p. es. Mario Rossi).
39 RS 313.0