Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 10 pagine
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Commento
1 Situazione iniziale
Con la presente modifica dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE) viene inclusa tra le epizoozie da combattere anche la Border Disease (BD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti. Inoltre, vengono aggiunte all’ordinanza le disposizioni sulla lotta alla BD, mentre la criptosporidiosi viene eliminata dalle epizoozie da sorvegliare. Vengono modificate anche le norme relative alla lotta al virus della diarrea virale bovina (BVD): l’obiettivo resta l’eradicazione dell’epizoozia ma, tra le altre cose, lo stato di «indenne da BVD» è ora definito in modo più stringente e assegnato singolarmente alle aziende detentrici di animali. Le disposizioni sul commercio di bestiame sono state riviste e adattate alle circostanze e ai principi odierni. Vengono inoltre introdotti adeguamenti per la lotta contro l’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare in relazione ai nidi di bombi. Trattandosi di una pratica oramai obsoleta, vengono modificati gli articoli concernenti l’apposizione di affissi che riportano le prescrizioni ordinate in caso di epizoozia. Infine, sono apportati diversi aggiornamenti basati sulle nuove scoperte scientifiche e alcune precisazioni redazionali necessarie.
2 Procedura di consultazione
3 Commento alle singole disposizioni
Art. 4 lett. gter
La Border Disease è ora inclusa nelle epizoozie da combattere negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti (v. commento agli articoli 239i–239l).
Art. 5 lett. y
La criptosporidiosi è stata inclusa nell’OFE come epizoozia da sorvegliare nel 2001, vista la sua rilevanza come malattia diarroica negli animali giovani con conseguenze talvolta gravi e alla luce della sua natura zoonotica. La situazione odierna mostra che le notifiche sulla criptosporidiosi, in particolare nei bovini, sono molto frammentarie e non riflettono la situazione reale nella prassi. L’obbligo di notifica da solo non può né migliorare la situazione sanitaria degli animali né prevenire la trasmissione all’essere umano: gli esperti concordano sul fatto che solo una gestione adeguata delle aziende detentrici e degli effettivi può garantire il successo. Per quanto riguarda il potenziale zoonotico della criptosporidiosi, è necessario aumentare la consapevolezza del rischio di infezione per gli esseri umani, sensibilizzando sia chi si occupa della medicina degli effettivi sia le autorità in materia di derrate alimentari. Pertanto, la criptosporidiosi viene eliminata dalle epizoozie da sorvegliare.
Art. 15d cpv. 1 lett. f e g
Visto che è ora menzionata anche nell’articolo 124 capoverso 2, l’ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti veterinari (OMVet) deve essere riportata con il nome completo alla lettera f. Così facendo, alla lettera g è sufficiente utilizzare l’abbreviazione.
Art. 17l
Visto che l’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali (OPAn) è ora citata anche nell’articolo 34, deve essere riportata per intero in questo articolo.
Art. 22–22d
A scopo di maggiore chiarezza, la disposizione sul controllo degli effettivi e sugli altri obblighi delle aziende di acquacoltura è ora suddivisa in diversi articoli. L’articolo 22a riporta ora il contenuto del vecchio articolo 22 capoverso 3, con una leggera modifica che serve a chiarire che il termine «disinfettanti» finora utilizzato non era definito: ora