Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 10 pagine

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gica di un campione e per ottenere lo stato di «indenne da BVD» devono risultare negative per tre campagne consecutive. Nelle aziende non lattiere, nell’ambito del programma di sorveglianza per la BVD, ogni anno un gruppo di bovini viene sottoposto ad analisi sierologica per questa epizoozia. Per ottenere lo stato di «indenne da BVD» le aziende detentrici di animali devono risultare negative per due analisi consecutive. Oltre a questa sorveglianza ordinaria della BVD basata sull’analisi sierologica di campioni di latte sfuso o di sangue di un gruppo di bovini, il servizio veterinario cantonale può decidere di tenere sotto ulteriore sorveglianza un’azienda detentrice di animali sottoponendo tutti i vitelli appena nati e quelli nati morti a un test per la BVD («test dei vitelli»). Perché le aziende ottengano lo stato di «indenne da BVD», è necessario che il «test dei vitelli» e i test legati alla ordinaria sorveglianza della BVD in conformità al programma nazionale di sorveglianza della BVD risultino negativi per 12 mesi. Il quarto criterio per ottenere lo stato di «indenne da BVD» è che in un’azienda ci siano stati solo accessi di animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute indenni da BVD o animali risultati virologicamente negativi alla BVD almeno una volta.

La definizione più rigorosa di azienda detentrice di animali indenne da BVD e le corrispondenti restrizioni al traffico di animali (art. 174f) per le aziende non riconosciute ufficialmente indenni da BVD hanno lo scopo di proteggere meglio gli effettivi indenni dall’introduzione del virus e di prevenire la sua diffusione dalle aziende a rischio. L’obiettivo di queste misure è raggiungere e garantire in modo duraturo l’indennità dalla BVD in Svizzera.

L’attuazione avverrà per fasi successive. Per questo motivo, l’articolo 174b capoversi 1 e 1bisentreranno in vigore solo in un secondo momento.

Art. 174e cpv. 1 lett. g e h, 2, 2bise 3

Le misure di lotta alla BVD in caso di focolaio vengono intensificate per ottenere un risanamento duraturo delle aziende infette. Il sequestro di 1° grado per tutti gli effettivi dell’azienda infetta è ora revocato non appena sono stati eliminati tutti gli animali infetti dell’effettivo, sono stati conclusi gli accertamenti epidemiologici ed è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio un’attuale circolazione del virus nell’effettivo. Inoltre, dalla revoca del sequestro dell’azienda sono sottoposti al divieto di trasferimento non più soltanto tutti gli animali già gravidi che hanno avuto contatto con il virus della BVD ma, per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale PI dell’effettivo, anche tutte le femmine di età superiore agli otto mesi. In questo modo, in linea di principio sono sottoposti a divieto di trasferimento sia gli animali gravidi sia quelli potenzialmente gravidi. Inoltre, per 12 mesi i vitelli neonati e quelli nati morti sono sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita. Queste misure intendono creare una maggiore sicurezza di individuazione di tutti i vitelli PI nel caso in cui il virus, nonostante tutte le misure preventive, continui a circolare nell’effettivo anche dopo la revoca del sequestro. Grazie ai nuovi provvedimenti, non è più necessaria l’analisi sierologica di un gruppo di bovini un anno dopo l’abolizione di tutti i sequestri. Inoltre, insieme al veterinario dell’effettivo, il servizio veterinario cantonale elabora e attua un piano di risanamento individuale per ogni azienda infetta, affinché essa diventi indenne dalla BVD in tempi rapidi e in modo duraturo.

Art. 174f

Nelle aziende detentrici di animali che non sono ufficialmente riconosciute come indenni dalla BVD sussiste un certo rischio di circolazione del virus della BVD. Per non rischiare che il virus della BVD venga introdotto in un mercato o in un’esposizione di bestiame da animali che sono stati recentemente tenuti in un’azienda detentrice non ufficialmente riconosciuta indenne da BVD, a questi eventi possono essere condotti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali ufficialmente riconosciute indenni da BVD e ivi tenuti nei 30 giorni precedenti. L’eccezione per i mercati di bestiame da macello è abrogata, poiché spesso da questi mercati gli animali non vengono portati direttamente al macello per la macellazione, ma piuttosto in altre aziende detentrici. Di conseguenza, anche questi mercati rappresentano un rischio di diffusione del virus nelle aziende detentrici indenni da BVD.

Art. 174fbis

Per garantire che dalle aziende detentrici non ufficialmente riconosciute come indenni da BVD non venga trasferito nessun animale PI, possono essere trasferiti soltanto gli animali risultati virologicamente negativi alla BVD almeno una volta prima del trasferimento e/o gli animali vengono consegnati per la macellazione diretta. L’estivazione di animali provenienti da aziende detentrici non ufficialmente riconosciute come indenni da BVD è consentita solo con animali provenienti dalla stessa unità epidemiologica. È il veterinario cantonale competente a stabilire, in base ai risultati delle analisi epidemiologiche e alla situazione in loco, quali animali appartengono all’unità epidemiologica in una determinata situazione. In linea di principio, formano un’unità epidemiologica tutti gli effettivi della specie bovina,