Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 10 pagine

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laboratorio. Gli animali che presentano anticorpi contro la BD possono quindi interferire in modo notevole con la sorveglianza sierologica della BVD.

La BD viene inclusa tra le epizoozie da combattere negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti (art. 4 lett. gter). Se nell’ambito della lotta e della sorveglianza della BVD in queste specie animali vengono rilevate infezioni da BD, è necessario adottare misure di lotta con l’obiettivo di prevenire il più possibile l’ulteriore diffusione del virus della BD nella popolazione bovina. Non è possibile eradicare completamente il virus della BD, poiché gli ovini e i caprini rappresentano una fonte costante di infezione. Per motivi economici, non è consigliabile adottare provvedimenti di lotta o addirittura di eradicazione del virus della BD nella popolazione ovina e caprina.

Un sospetto di contagio da BD viene trattato allo stesso modo di uno di BVD.

Se nell’ambito della lotta e della sorveglianza della BVD viene individuato un focolaio sospetto, si ipotizza innanzitutto un’infezione da BVD. Se ulteriori analisi rivelano invece un’infezione da virus della BD, analogamente a quanto si farebbe in caso di BVD, gli effettivi sono sottoposti a sequestro di 1° grado, gli animali infetti e i discendenti diretti delle femmine infette vengono abbattuti e le madri degli animali infetti vengono sottoposte ad analisi virologiche. Nel caso della BD, gli accertamenti epidemiologici per identificare una potenziale fonte di contagio ed eventuali altri animali infetti sono limitate ad animali della specie bovina, bufali e bisonti. In linea di principio, non vengono effettuate analisi negli effettivi di ovini e caprini. Gli animali gravidi che hanno avuto contatto con animali infetti sono sottoposti a divieto di trasferimento fino a quando i vitelli neonati e quelli nati morti non risultino negativi alle analisi della DB. I vitelli neonati non possono lasciare l’azienda detentrice fino a quando non sia disponibile l’esito negativo. Fino a quando non vi è un esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione; è consentita solo la cessione diretta degli animali al macello. Nelle aziende detentrici in cui vi sono anche ovini e/o caprini, gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti devono essere protetti con tutti i provvedimenti ammissibili da una possibile trasmissione del virus della BD dagli ovini e dai caprini dell’effettivo, se non si può escludere questi animali come possibile fonte di contagio. Il sequestro semplice di 1° grado può essere revocato dopo il completamento delle analisi epidemiologiche, ma non prima di 21 giorni dopo l’eliminazione di tutti gli animali infetti nell’effettivo. Per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale infetto dell’effettivo, tutti i vitelli neonati e quelli nati morti devono essere sottoposti a esame virologico riguardo alla BD ed è imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi. Questo ulteriore provvedimento di sicurezza consente di individuare rapidamente eventuali altri animali persistentemente infetti nell’effettivo.

Attualmente non esistono vaccini contro la BD. Se dovessero essere immessi sul mercato dei vaccini, in Svizzera non potrebbero essere vaccinati animali della specie bovina, bufali e bisonti, poiché gli animali con anticorpi vaccinali interferirebbero a loro volta con la sorveglianza sierologica della BD e della BVD. Per questo motivo, nell’ordinanza si dispone il divieto di vaccinazione.

Art. 274e

Nella zona di protezione, oltre agli apiari e ai nidi di bombi noti al veterinario cantonale competente, devono essere controllate visivamente anche le aziende apicole situate nella zona di protezione (vale a dire spazi o luoghi in cui si svolgono attività di apicoltura con o senza api, come ad es. apiari, magazzini, locali di centrifugazione, di riempimento o di fusione della cera) in quanto anch’esse potrebbero essere infestate dal piccolo coleottero dell’alveare.

Il controllo dei nidi di bombi attraverso le trappole non è fattibile nella pratica, motivo per cui si rinuncia a questa misura. Visto che le colonie di bombi non sopravvivono all’inverno, il piccolo coleottero dell’alveare non può svernare nei nidi di bombi. Non è quindi necessario effettuare un controllo successivo dei nidi di bombi nella zona di protezione la primavera successiva.

I nidi di bombi situati nella zona di protezione devono essere ispezionati dall’ispettore degli apiari. Quando le colonie di bombi sono giunti alla fine del loro periodo di utilizzo, i detentori di bombi devono imballarle in modo sicuro, congelarle e conservarle fino al momento dell’ispezione da parte dell’ispettore degli apiari.

In genere, nella pratica non è possibile effettuare il controllo visivo delle colonie di bombi senza distruggerle irreversibilmente: in questo caso, le colonie di bombi devono essere uccise per il controllo. Se ciò viene effettuato in maniera preventiva tramite congelazione, per l’ispettore degli apiari è più facile effettuare il controllo visivo. Le colonie di bombi uccise tramite congelamento devono essere conservate imballate in modo sicuro e congelate fino al momento del controllo. In alternativa, la colonia di bombi può essere uccisa con anidride solforosa immediatamente prima dell’ispezione da parte dell’ispettore degli apiari. Se il controllo richiede l’uccisione di colonie di bombi, il detentore di bombi è autorizzato a reintrodurre nuovi nidi di bombi in tempi relativamente brevi dopo il completa-