Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 10 pagine
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si rimanda all’ordinanza del 18 maggio 20054 sui biocidi (OBioc). L’obbligo del rilascio del certificato d’accompagnamento era stato inavvertitamente rimosso in occasione della modifica del 1° novembre 2022 e viene ora dunque reinserito. Allo stesso tempo viene regolamentato in modo esplicito il contenuto del documento di accompagnamento.
Art. 23 cpv. 2 lett. dbis
Il controllo dei documenti include anche la documentazione di cui all’articolo 22a, pertanto si rimanda ora a questa disposizione.
Art. 34 cpv. 3–5
Oggi il presupposto per il rilascio della patente è aver partecipato a un corso d’introduzione. Inoltre, secondo l’articolo 150 OPAn, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 OPAn. Questa formazione deve essere ora considerata anche come prerequisito per il rilascio della patente per il commercio di bestiame.
Si rinuncia all’obbligo di possedere una stalla, visto che oggi non tutti i commercianti di bestiame ne possiedono una e la usano per stabularvi gli animali. Si rinuncia anche al rilascio provvisorio della patente per il commercio di bestiame, visto che nella prassi è stato dimostrato che non c’è più bisogno di tale pratica. Pertanto, i capoversi 4 e 5 sono abrogati.
Art. 35
Per i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni non è più previsto l’obbligo di ripetere il corso d’introduzione per il rinnovo della patente. Il rinnovo sarà piuttosto legato a oneri di natura generale, per esempio, come nel diritto anteriore, il fatto che il commerciante di bestiame abbia frequentato nuovamente un corso d’introduzione. Anche i criteri per il mancato rinnovo o la revoca della patente per il commercio di bestiame vengono modificati: ora il rinnovo della patente per il commercio di bestiame può essere negato oppure la patente può essere revocata nel caso in cui, nell’ambito del commercio del bestiame, si verifichi una violazione grave delle prescrizioni del diritto in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari, agenti terapeutici o agricoltura oppure in caso di mancata frequentazione del corso di formazione continua.
Art. 36 cpv. 2 lett. b
La formulazione precedente è troppo ampia. La modifica garantisce che valgano solo certificazioni per istituzioni di formazione per adulti e non altre certificazioni non rilevanti per la valutazione di un centro di formazione.
Art. 37
La disposizione è abrogata. Si tratta in particolare degli obblighi fondamentali di ogni detentore di animali (conformemente all’art. 6 lett. o n. 3, le aziende che commerciano bestiame sono considerate aziende detentrici di animali). Pertanto, si applicano le relative disposizioni generali.
Art. 37a
Visto che si rinuncia all’obbligo di possedere una stalla, non sono più necessari neanche i relativi requisiti. Di conseguenza, questa disposizione viene abrogata.
Art. 37b
Il controllo dei commercianti di bestiame corrisponde ai controlli di altre aziende detentrici di animali (art. 292a). Tali controlli sono disciplinati nell’ordinanza del 27 maggio 20205 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP). Pertanto, questa disposizione è abrogata e l’allegato 1 elenco 2 OPCNP viene integrato di conseguenza.