Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 10 pagine
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Art. 112c cpv. 1 frase introduttiva
Per le epizoozie altamente contagiose, conformemente all’articolo 85, in caso di epizoozia si ordina in linea di principio il sequestro rinforzato. Il diritto anteriore prevedeva già che in caso di epizoozia il veterinario cantonale, in deroga all’articolo 85, ordinasse il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto, anche se la deroga non era esplicitamente menzionata. Viene dunque corretta questa svista redazionale.
Art. 121 cpv. 2 frase introduttiva nonché lett. b e c
L’USAV, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e i rispettivi veterinari cantonali sono responsabili della definizione delle misure per eradicare l’epizoozia. Vengono coinvolte anche le autorità cantonali per la caccia e l’agricoltura nonché altri esperti. La formulazione della lettera b viene modificata di conseguenza. Le zone di sequestro iniziali erano state dimenticate in una versione precedente. Poiché queste sono stabilite dall’USAV, vengono ora aggiunte alla lettera c. La zona di sequestro iniziale è una zona stabilita con le prime limitazioni in caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà e mira a creare le condizioni di tranquillità necessarie per non far scappare o spaventare i cinghiali infetti.
Art. 123 cpv. 1bislett. a
Per la definizione del caso non è necessario distinguere tra virus velogeni, mesogeni e lentogeni, poiché la Svizzera ha lo status di «indenne senza vaccinazione» e quindi anche i virus vaccinali devono essere combattuti.
Art. 123a cpv. 3 e 4
Con la modifica dell’OFE del 31 agosto 2022, nell’articolo 84 il sequestro semplice di 2° grado era stato sostituito dal sequestro rinforzato, dimenticando tuttavia di modificare l’articolo 123a. Pertanto, questi due capoversi vanno modificati di conseguenza.
Art. 124 cpv. 2
L’aggiunta dei vaccini inattivati tiene conto della prassi degli ultimi anni, dopo che l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) ne ha approvato l’importazione.
Art. 129 cpv. 2
Questo adeguamento linguistico viene effettuato perché viene meno l’obbligo di avere una stalla e dunque la cosiddetta «stalla del commerciante» non esiste più.
Art. 137
Questa aggiunta è analoga alla procedura per altre malattie (brucellosi, tubercolosi, leucosi bovina enzootica e rinotracheite infettiva dei bovini [IBR]).
Art. 166 cpv. 3 e art. 170 cpv. 3
È aggiunto il riferimento alle prescrizioni tecniche, che finora mancava.
Art. 172 cpv. 2
Può accadere che singoli animali reagiscano positivamente al test di sieroneutralizzazione anche se non hanno mai avuto contatti con l’herpesvirus bovino di tipo 1 (BoHV-1), ovvero l’agente patogeno che causa l’IBR. Questi animali sono definiti reagenti singoli e nella maggior parte dei casi si tratta di animali con un elevato titolo anticorpale contro l’herpesvirus bovino di tipo 2 (BoHV-2).
Art. 174b cpv. 1 e 1bis
Lo stato di «indenne da BVD» è ora definito in modo più stringente e assegnato singolarmente alle aziende detentrici di animali. La nuova definizione di stato «indenne da BVD» non comprende più solo l’assenza di un caso attuale o sospetto di BVD o di un contagio sospetto: è ora richiesto anche che nell’effettivo non vi sia stato nessun animale persistentemente infetto (animale PI) per almeno 18 mesi e che attualmente non vi siano animali sotto sequestro a causa della BVD. Inoltre, l’azienda detentrice di animali deve essere stata sottoposta a sorveglianza negativa per la BVD per un periodo di tempo definito. La durata di questo periodo è generalmente di 12–24 mesi dalla data dell’ultimo risultato positivo della sorveglianza, a seconda del metodo di analisi utilizzato per la sorveglianza dell’azienda detentrice di animali nell’ambito del programma nazionale di sorveglianza per la BVD che si svolge annualmente. Le aziende lattiere sono sottoposte a campagne biennali di sorveglianza del latte sfuso tramite analisi sierolo-