Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

mento dei controlli. Il trasferimento di colonie di bombi è possibile con la relativa autorizzazione del veterinario cantonale in conformità all’articolo 274e capoverso 2 lettera c.

Art. 282b

Visto che attualmente non vi sono direttive tecniche di questo tipo, la formulazione viene adeguata: in questo modo, l’USAV può emanare prescrizioni, ma non ha l’obbligo di farlo.

Art. 295a cpv. 2

Le imprese forniscono informazioni ai viaggiatori su focolai di epizoozie altamente contagiose sia direttamente in loco mediante manifesti, fogli informativi o tabelloni elettronici sia sui loro siti Internet (v. a tale proposito anche il commento agli art. 84 cpv. 2 lett. b, art. 85 cpv. 2 lett. a, art. 87 e art. 89 cpv. 1 lett. b).

Art. 312 cpv. 2 lett. e

In questo articolo viene introdotta l’abbreviazione del sistema d’informazione per i risultati dei controlli e delle analisi (ARES) secondo l’ordinanza del 27 aprile 20228 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA).

Art. 312c cpv. 2 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2bis

Finora l’articolo stabiliva che i dati riguardo a epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici dovevano essere notificati «regolarmente». Per la sorveglianza della situazione epizootica è importante che i dati in relazione alle analisi di epizoozie soggette a notifica vengano effettivamente notificati, motivo per cui questa disposizione viene adeguata. In via eccezionale, in situazioni di emergenza (ad es. una crisi o una situazione straordinaria) può essere necessario notificare i dati più volte al giorno. In questo caso, l’USAV può prescrivere una maggiore frequenza. Ciò viene stabilito esplicitamente nell’articolo 312c. Il sistema d’informazione «ALIS» viene rinominato ARES, pertanto il termine è modificato.

Art. 312d

Questo nuovo articolo viene creato perché in questo caso si tratta di analisi commissionate da un privato o da organizzazioni di diritto privato. I laboratori di analisi (ai sensi dell’art. 312 e segg.) sono tenuti a notificare tutti i dati relativi alle analisi per le epizoozie soggette a notifica (e/o epizoozie ai sensi degli art. 2–5) ad ARES. Le disposizioni dell’articolo 312c capoversi 2 e 2bissi applicano quindi per analogia. Per «risultati» (cfr. art. 312c cpv. 2 lett. b) si intendono tutti i risultati di analisi qualitativi e quantitativi delle epizoozie soggette a notifica convalidati e rilasciati dai laboratori. Ciò significa che non vengono comunicati solo i risultati positivi delle analisi, ma anche quelli negativi, a condizione che il laboratorio sia riconosciuto per i test relativi all’epizoozia in questione. Informando l’USAV e gli organi di esecuzione cantonali anche sui risultati negativi delle analisi commissionate da privati è possibile fare chiarezza sulla situazione epizoologica in Svizzera. Per la sorveglianza delle epizoozie, i risultati di analisi negativi sono importanti quanto quelli positivi: in particolare, i risultati negativi sono molto importanti per esempio per l’attribuzione dello stato in riferimento alla BVD (cfr. anche i commenti alla BVD; art. 174b segg.). Di conseguenza, per i detentori di animali è utile conoscere anche i risultati negativi.

Altri atti normativi

Ordinanza del 27 maggio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP; RS 817.032):

all’allegato 1 elenco 2 numero 2.17 viene aggiunto l’intervallo massimo di 4 anni tra due controlli.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Per la Confederazione non vi sono particolari ripercussioni di tipo finanziario o per il personale.

8 RS 916.408