Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/13: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) · 10 pagine
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Art. 38 cpv. 1
L’ordinanza del 23 novembre 20056 concernente la macellazione e il controllo delle carni è già citata nell’articolo 15d capoverso 1 lettera g, pertanto nel presente articolo va riportata solo l’abbreviazione.
Art. 48 cpv. 1 e 2
Questa disposizione viene modificata, visto che possono essere utilizzati anche prodotti immunologici importati. Il capoverso 2 è abrogato perché l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) non pubblica l’elenco in questione.
Art. 59 cpv. 3
Sul mercato sono disponibili sempre più arnie di diverso tipo, in particolare, i sistemi di arnie «quasi naturali» rendono il controllo da parte dell’ispettore degli apiari quasi impossibile oppure fattibile solo con un dispendio notevole. Il termine «arnia» viene eliminato dall’OFE e sostituito da una perifrasi che fa chiarezza sul fatto che si intende per arnia qualsiasi forma di dimora fornito dall’essere umano alle api, e che dunque deve essere ispezionabile.
Art. 61 cpv. 2
L’obbligo di notifica si applica anche ai commercianti di bestiame. Finora ciò era stabilito dall’articolo 37: visto che questo è stato eliminato, l’obbligo di notifica per i commercianti di bestiame è ora stabilito nell’articolo 61 capoverso
2. Inoltre viene eliminato il termine obsoleto «funzionari» e il termine «collaboratori» è sostituito con «personale».
Art. 74 cpv. 1
Poiché l’ordinanza sui biocidi ora è menzionata nell’articolo 22 capoverso 3, in questa disposizione è sufficiente citare l’abbreviazione.
Art. 84 cpv. 2 lett. b, art. 85 cpv. 2 lett. a, art. 87 e art. 89 cpv. 1 lett. b
Oggi per comunicare un’informazione esistono mezzi più efficienti rispetto all’apposizione di affissi. Per questo motivo, l’articolo 84 capoverso 2 viene riformulato: è importante il contenuto dell’informazione e non il modo in cui la si comunica. Ciò comporta anche la modifica degli articoli 85, 87 e 89, in quanto gli affissi sono menzionati anche lì. Per una maggiore chiarezza, nell’articolo 87 capoverso 3 e nel nuovo capoverso 4, le indicazioni da fornire sono menzionate in forma di elenco. L’articolo 87 capoverso 3 corrisponde pertanto ai precedenti «affissi gialli» e l’articolo 87 capoverso 4 ai precedenti «affissi rossi».
Art. 95 lett. a
È ora possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza, ad esempio nel caso di aziende con meno di 50 uccelli che non entrano in contatto con altre aziende. Ciò garantisce l’equivalenza con il diritto dell’UE7.
Art. 105 cpv. 2, art. 204 cpv. 2 e art. 244a cpv. 3
L’Ufficio internazionale delle epizoozie si chiama ora «Organizzazione mondiale della salute animale», motivo per cui questa denominazione deve essere modificata in tutto l’atto.
Art. 105b cpv. 2bis
La versione originaria del capoverso 3, eliminata erroneamente dall’atto, viene ora reintrodotta.
Art. 112b cpv. 1 frase introduttiva
Per le epizoozie altamente contagiose (come la peste equina), conformemente all’articolo 84, in caso di sospetto si ordina in linea di principio il sequestro rinforzato. Il diritto anteriore prevedeva già che in caso di sospetto il veterinario cantonale, in deroga all’articolo 84, ordinasse il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto, anche se la deroga non era esplicitamente menzionata. Viene dunque corretta questa svista redazionale.
6 SR 817.190
7 Cfr. regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione, del 30 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687.