Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
possibile rilevare in una delle categorie di tassa della TTPCP solo i veicoli non soggetti a una norma EURO ma dotati di propulsione elettrica. Questo modo di procedere è descritto più precisamente nel capitolo 3.
1.3.2 Integrazione dei veicoli elettrici
In futuro, tutti i modi di propulsione affermati sul mercato dei veicoli dovranno essere presi in considerazione nella TTPCP. Le attuali regolamentazioni separate (p. es. esenzione completa per i veicoli elettrici) saranno sostituite dall’integrazione di tutti i modi di propulsione in uso nei veicoli del traffico pesante. Questo vuol dire che in futuro anche i veicoli elettrici dovranno essere sostanzialmente assoggettati alla tassa.
Le tre categorie di tassa previste dall’ATT rimarranno valide. Al momento, le disposizioni dell’Accordo non prevedono la creazione di ulteriori categorie. I veicoli elettrici che non emettono CO2 e rappresentano quindi la soluzione più pulita dal punto di vista ecologico dovranno essere classificati nella categoria di tassa più vantaggiosa. La loro attribuzione a tale categoria presuppone un’interpretazione più ampia dei criteri per l’assegnazione dei veicoli. Oggi, infatti, l’assegnazione alle categorie avviene sulla base della norma EURO attribuita ai veicoli. I veicoli elettrici non sono però soggetti ad alcuna norma EURO e pertanto non possono essere automaticamente attribuiti a una categoria di tassa. In questo caso è dunque necessario interpretare il concetto di norma EURO basandosi sullo stato attuale della tecnica. Secondo il progetto, i veicoli elettrici sono da considerarsi come esenti dalle norme EURO e sono pertanto designati come «non soggetti a una norma EURO». Anche l’Austria ha definito gli autocarri elettrici come categoria al di fuori delle norme EURO e li ha assoggettati alla tassa sul traffico pesante (pedaggio GO).
I veicoli «non soggetti a una norma EURO» dovranno essere classificati nella categoria di tassa più vantaggiosa, presumendo che durante i loro viaggi non emettano CO2. Parallelamente dovrà essere modificata la classificazione degli altri veicoli, tra cui gli EURO VI. Andrà dunque previsto il declassamento di questi ultimi nell’ambito della messa in vigore della revisione della LTTP e della relativa modifica delle disposizioni esecutive. Un tale provvedimento richiede una decisione del Comitato misto sui trasporti terrestri e quindi il consenso dell’UE. Per quanto riguarda gli altri tipi di veicoli, verranno classificati secondo la norma EURO di pertinenza sulla stessa base di adesso.
La classificazione dei veicoli nelle tre categorie di tassa esistenti è illustrata più dettagliatamente nel capitolo 3.
1.3.3 Misure accompagnatorie a tempo determinato dopo la scadenza dell’esenzione dei veicoli elettrici dalla TTPCP
Attualmente i veicoli elettrici sono esonerati dall’obbligo di pagamento della tassa in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettera j OTTP. Questa disposizione deve essere soppressa nell’ambito del presente progetto.
La considerazione e l’integrazione di tutti i tipi di veicoli o modi di propulsione nel sistema della TTPCP ulteriormente sviluppata richiedono l’ampliamento delle possibilità di differenziazione ai fini di un regime appropriato della tassa. Mentre oggi,