Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio. Questo deve ora essere approvato formalmente, prima che il regolamento possa entrare in vigore. Il regolamento sarà applicabile ad autovetture e veicoli commerciali leggeri 30 mesi dopo l’entrata in vigore e ad autobus, veicoli commerciali pesanti e rimorchi 48 mesi dopo l’entrata in vigore.
L’integrazione della norma EURO VII nell’attuale sistema della TTPCP può avvenire secondo la logica di classificazione dei veicoli in base alla rispettiva norma EURO. In linea di principio, un veicolo conforme alla norma EURO VII dovrà essere attribuito a una categoria di tassa più vantaggiosa rispetto a uno conforme a una norma EURO precedente. Nel contempo, però, dovrà essere classificato in una categoria di tassa più onerosa rispetto a un veicolo elettrico, in quanto se è vero che la norma EURO VII limita gli inquinanti atmosferici a un basso livello, è altrettanto vero che non li vieta totalmente, mentre un veicolo elettrico non emette inquinanti atmosferici e comporta quindi costi esterni inferiori.
Il progetto per l’ulteriore sviluppo della TTPCP non prevede alcuna necessità di regolamentazione specifica per l’introduzione della norma EURO VII, in quanto la legislazione attuale consente già di tenere conto di tale nuova norma. Il Consiglio federale potrà attribuire la norma EURO VII a una delle categorie di tassa tramite ordinanza. Per questo è necessaria una decisione del Comitato misto sui trasporti terrestri. Nel contempo si dovrebbe perseguire un declassamento dei veicoli EURO VI, che richiede anch’esso una decisione del Comitato misto.
1.2.1.4 Costi esterni causati dai veicoli elettrici
L’impiego di nuove tecnologie di propulsione riceve oggi un forte sostegno finanziario sotto forma di esenzione completa dalla TTPCP. Aumentando le unità di produzione, i costi elevati per l’acquisto di questi veicoli diminuiranno progressivamente. Un’esenzione permanente equivarrebbe a un sovvenzionamento permanente dei costi di esercizio, che non sarebbe certo una situazione auspicabile. La soppressione dell’esenzione è attesa per il 1º gennaio 2031, data a partire dalla quale anche i veicoli elettrici saranno assoggettati al pagamento della tassa. Se da un lato la promozione dei veicoli con propulsioni a zero emissioni fossili contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra, dall’altro tali veicoli comportano considerevoli costi esterni sotto forma di code, rumore e incidenti, ma anche di emissioni indirette di CO2 (v. n. 1.1.4.238). Secondo il principio di causalità sancito con la TTPCP, anche questi veicoli devono pagare una tassa al fine di internalizzare il più possibile i costi da essi causati.
1.2.2 Effetto di trasferimento del traffico
L’attuale sistema della TTPCP ha ormai raggiunto i propri limiti per quanto riguarda il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. L’esenzione completa dei veicoli elettrici oggi vigente non rispecchia la verità dei costi tra strada e rotaia.
Con il mantenimento della TTPCP attuale, i veicoli nella categoria di tassa più vantaggiosa aumentano e quelli nelle categorie più onerose diminuiscono. Inoltre, la
38 Cfr. Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs in der Schweiz - Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr 2019. Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 2022.