Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
orientamenti per l’ulteriore sviluppo della TTPCP presentati qui di seguito. Il presente progetto consente di sviluppare ulteriormente la TTPCP fino al 2030 sulla base di una decisione del Comitato misto sui trasporti terrestri a prescindere da un adeguamento dell’ATT, vale a dire dal rilevamento formale dei veicoli elettrici in tale Accordo. Gli orientamenti decisi dal Consiglio federale nell’ambito del rapporto sul trasferimento del traffico 2021 potrebbero poi essere attuati integralmente in una seconda fase, non appena sussisteranno le condizioni per possibili negoziati tra la Svizzera e l’UE in merito a una siffatta modifica.
Dal punto di vista della politica dei trasporti, il Consiglio federale è del parere che si debba mantenere l’orientamento di base della TTPCP. Devono rimanere valide le finalità previste dalla Cost. e dalla LTTP attuale e la TTPCP deve fungere da strumento per l’imputazione dei costi secondo il principio di causalità e per il trasferimento del traffico pesante. Viene così preservata anche la funzione di finanziamento della tassa, il cui ammontare massimo è stabilito dall’ATT (max. fr. 325 per un viaggio da Basilea a Chiasso con tariffa media). In questo modo si evita un rincaro complessivo del traffico pesante. Va inoltre mantenuta la possibilità di fornire incentivi per l’impiego di veicoli rispettosi dell’ambiente attraverso la differenziazione della tassa. L’ulteriore sviluppo della TTPCP continua quindi a orientarsi a una riscossione della tassa commisurata alle prestazioni (prestazioni chilometriche e peso determinante). Con il presente modello si intendono includere nel sistema della TTPCP i veicoli elettrici, che attualmente sono esonerati dall’obbligo di pagamento della tassa in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettera j OTTP. La disposizione in materia dovrà essere soppressa nell’ambito delle disposizioni esecutive relative al progetto.
Per poter attuare al meglio gli orientamenti del Consiglio federale e stabilire incentivi per un rinnovo della flotta che sia più rispettoso dell’ambiente, è tuttavia necessario modificare la LTTP.
1.3.1 Differenziazione dei veicoli nelle categorie di tassa
Un’ulteriore finalità del progetto consiste nell’ampliare le possibilità di differenziazione dei veicoli nelle categorie di tassa secondo criteri di riferimento diversi. Già oggi viene applicato un criterio di riscossione in funzione delle emissioni e del consumo. Il progetto precisa le disposizioni vigenti dell’articolo 6 LTTP, che consentono appunto di differenziare i veicoli secondo il suddetto criterio di riscossione.
Il quadro giuridico dell’ATT prevede una differenziazione in base alle norme EURO. Con l’ulteriore sviluppo contemplato dal progetto, si prevede di mantenere le norme EURO come criterio di differenziazione fino a quando non sarà attuato il passaggio alle emissioni di CO2 (v. n. seguente). Affinché la TTPCP possa adempiere entrambi gli obblighi costituzionali ad essa attribuiti, vale a dire la copertura dei costi esterni e l’effetto di trasferimento del traffico, il progetto intende tuttavia interpretare in senso lato il concetto di norma EURO, in modo da poter includere anche i veicoli elettrici non soggetti a una norma EURO. Un tale approccio è in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 37 ATT, ossia imputare ai veicoli circolanti su strada e agli altri modi di trasporto, quindi al traffico pesante, i costi esterni cui danno origine. In tal modo sarà