Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
così come nel prossimo futuro, la differenziazione nell’ambito della TTPCP avviene esclusivamente nella forma delle tre categorie di tassa, per il periodo successivo il Consiglio federale propone una combinazione flessibile tra classificazione in categorie di tassa (tutti i veicoli) e sconti o contributi d’investimento a tempo determinato (per i veicoli elettrici senza emissioni di gas serra), configurabile nella TTPCP come un sistema di durate di validità variabili e di sconti di diverso importo e durata.
Come incentivo alla transizione verso una flotta a zero emissioni fossili, si prevede di applicare sconti a tempo determinato per i tipi di veicoli nazionali ed esteri attualmente esentati dalla TTPCP (veicoli elettrici nuovi o già in dotazione). In termini concreti, i nuovi veicoli che verranno assoggettati alla TTPCP potrebbero approfittare di uno sconto percentuale a tempo determinato sulla relativa tariffa (variante 1). Una simile soluzione garantisce una fase transitoria tra l’esenzione totale e la tassazione completa dei veicoli elettrici. In mancanza di una tale fase transitoria, la promozione dei veicoli elettrici che si intende ottenere con l’esenzione dalla tassa potrebbe risultare compromessa.
In alternativa al sistema di sconti e per promuovere ulteriormente il rinnovamento della flotta, la Confederazione potrebbe anche offrire ai detentori di veicoli svizzeri la possibilità di ottenere, in luogo di uno sconto, contributi d’investimento per l’acquisto di autocarri elettrici. Alcune imprese non dispongono infatti della liquidità necessaria per investire in veicoli elettrici e pertanto non potranno approfittare degli sconti. Per motivi di non discriminazione, l’ammontare dei contributi d’investimento dev’essere calcolato in modo da non superare nella media gli importi potenzialmente risparmiati con il sistema di sconti. I contributi d’investimento devono essere erogati sotto forma di importi a fondo perduto. Inoltre, devono essere vincolati a una condizione in termini di prestazione di trasporto e si deve poterne richiedere la restituzione in caso di inadempimento di tale condizione. Questo modo di procedere trova già applicazione nel finanziamento degli impianti privati per il traffico merci47. Per i veicoli elettrici acquistati dai detentori prima dell’attuazione del progetto sussiste solo un diritto agli sconti, in quanto i contributi d’investimento non possono essere versati in maniera retroattiva. Per i nuovi acquisti a partire dalla messa in vigore del progetto, i detentori di veicoli devono invece decidere se intendono ricevere il contributo d’investimento forfettario o lo sconto sulla tariffa della TTPCP (variante 2).
Questi provvedimenti mirano entrambi a garantire l’obiettivo costituzionale della TTPCP di coprire i costi esterni, consentendo di ridurre in futuro i costi esterni del traffico pesante grazie alla predominanza di veicoli elettrici e di consolidare così la capacità di copertura dei costi. I provvedimenti favoriscono inoltre l’evoluzione verso una flotta di veicoli del traffico pesante più rispettosa dell’ambiente attraverso la promozione mirata dell’acquisto e dell’impiego di veicoli che causano costi esterni di esercizio più bassi. L’effettiva attuazione di una tale promozione diretta mediante contributi d’investimento, l’ammontare di tali contributi e l’entità degli sconti dovranno essere direttamente subordinati alla diffusione dei veicoli elettrici. Se il mercato dei veicoli elettrici dovesse invece essere maturo, tali provvedimenti non saranno necessari. Se la flotta sarà formata già in misura significativa da veicoli
47 Contributi d’investimento a favore di impianti privati per il traffico merci (admin.ch)