Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

dell’attuazione della differenziazione in base alle emissioni di CO2 saranno disponibili dati VECTO in formato elettronico (certificato elettronico di conformità – Certificate of Conformity, COC) per la maggior parte dei veicoli. Esiste dunque un parametro standardizzato e applicabile per la tariffazione in base alle emissioni di CO2.

Diversamente dalle norme EURO, che potevano essere riprodotte direttamente nelle categorie tariffarie, a causa del fatto che i dati sulle emissioni di CO2 costituiscono un insieme infinito è necessario definire limiti delle categorie che da un lato siano oggettivamente verificabili e percepiti come equi e dall’altro non pregiudichino l’effetto di trasferimento del traffico della TTPCP (p. es. a causa di intervalli di emissioni troppo ampi all’interno di una categoria). In tale contesto è logico orientarsi agli obiettivi di CO2 proposti nella revisione della legge sul CO2 per il parco veicoli pesanti. Poiché i valori di riferimento proposti dalla Commissione europea agli Stati membri si riferiscono agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell’UE, i contenuti della presente proposta si rifanno anche al modo di procedere dell’UE, cosa che potrebbe semplificare i negoziati per le modifiche dell’ATT.

Per poter attribuire i veicoli alle categorie di tassa, i detentori devono fornire la prova dell’appartenenza di un veicolo a una determinata categoria. Tale prova va fornita al momento dell’ammissione alla circolazione nel caso di veicoli nazionali e al momento della notifica del veicolo all’ingresso nel territorio doganale nel caso di veicoli esteri. Qualora non sia possibile fornire la prova, il veicolo sarà classificato nella categoria di tassa con la tariffa più alta. Lo stesso vale per i veicoli per i quali non è possibile rilevare le emissioni di CO2, per esempio perché il modello è molto raro o datato e non si può pertanto fornire alcuna prova della loro appartenenza a una categoria più conveniente. Questo modo di procedere è in linea con quello della direttiva Eurobollo, secondo cui i veicoli per i quali non si è in grado di dimostrare la loro appartenenza a una delle categorie di tassa a tariffa ridotta vengono automaticamente attribuiti alla categoria più onerosa.

1.4.2.2 Ampliamento da tre a cinque categorie di tassa

Per gli stessi motivi addotti per la differenziazione in base alle emissioni di CO2, il Consiglio federale rinuncia ad aumentare il numero delle categorie di tassa da tre a cinque. La presente revisione della LTTP è tuttavia formulata in modo da consentire un ampliamento a cinque categorie nel caso in cui l’ATT venisse modificato in tal senso.

Il vantaggio di un sistema con più di tre classi di emissioni consisterebbe nel fatto che i veicoli possono/devono essere «declassati» meno rapidamente nella categoria più onerosa. Un veicolo assegnato a una categoria non vi rimane per tutto il suo ciclo di vita. In un sistema a cinque categorie, i veicoli vengono declassati più lentamente nella categoria meno conveniente.

La differenziazione in funzione delle emissioni di CO2, prevista in un’ottica di lungo periodo, lascerà invece un margine di manovra molto più ampio ai fini della differenziazione tra tipologie di veicoli. Secondo i calcoli dell’Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA), concernenti esclusivamente le propulsioni con motore a combustione, le emissioni di CO2 in grammi per tkm arrivano ad essere