Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
2.1.1.4 Attuazione negli Stati membri
Poiché la direttiva Eurobollo è da poco in vigore, il numero dei Paesi che hanno dato inizio all’attuazione è ancora limitato. La mancanza di valori empirici rende difficile l’attuazione per gli Stati membri dell’UE. Colloqui con esperti di Austria e Germania hanno fornito informazioni sul modo in cui tali Stati intendono attuare la direttiva.
Germania
Sulla scorta della direttiva Eurobollo, la Germania ha incluso nel calcolo dei suoi pedaggi un onere basato sulle emissioni di CO2 dei veicoli. Dal 1º dicembre 2023 è in vigore un sistema basato sulle emissioni di CO2 per i veicoli a partire da 7,5 tonnellate e da luglio 2024 dovrà essere introdotto un pedaggio per quelli a partire da 3,5 tonnellate61. Il calcolo del pedaggio in Germania presenta due modifiche fondamentali. Oltre a un cambiamento nel peso del veicolo, di cui viene tenuto conto nel calcolo (massa massima tecnicamente ammissibile), il nuovo sistema di pedaggi comprende una nuova componente, vale a dire la classe di emissioni di CO2. Per determinare quest’ultima, si prendono in considerazione tra l’altro le emissioni di CO2 in g/tkm e il sottogruppo del veicolo. Tali informazioni sono contenute nel COC del veicolo, un documento rilasciato dal costruttore. Ciascun veicolo viene assegnato a un gruppo o sottogruppo di veicoli sulla base della configurazione del telaio, della massa massima tecnicamente ammissibile, della configurazione degli assi, della potenza del motore e del tipo di cabina del conducente. Per ogni sottogruppo di veicoli sono stabiliti limiti per le emissioni di CO2, che vengono ridotti di anno in anno. La classificazione si basa sulla differenza tra le emissioni effettive di CO2 del veicolo e il limite del suo sottogruppo.
Il supplemento CO2 da prevedere sul pedaggio, finora basato sui costi d’infrastruttura e sui costi imputabili all’esposizione al rumore e all’inquinamento atmosferico, ammonta fino all’83 per cento a seconda della classe EURO e di peso62. Per la comunicazione del calcolo del pedaggio, la Germania ha messo a disposizione uno strumento di calcolo online con il quale i detentori di veicoli possono calcolare la classe fiscale del loro veicolo63. In Germania il pedaggio è riscosso separatamente in funzione del rumore, dell’inquinamento atmosferico, dei costi per l’infrastruttura e delle emissioni di CO2. Inoltre, i veicoli a zero emissioni saranno esentati dalla tassa sul CO2 fino alla fine del 2025.
Austria
In Austria l’imposta viene riscossa anche su autostrade e strade federali. L’introduzione del sistema basato sul CO2 è pianificata per marzo 2024 e non è prevista alcuna esenzione dei veicoli elettrici. Come in Germania, anche le autorità austriache intendono mettere a disposizione un calcolatore online per consentire l’assegnazione dei veicoli alle classi fiscali corrispondenti. L’ammontare del pedaggio per autocarri dipenderà in futuro dalle emissioni di CO2 del veicolo, che andranno ad aggiungersi come terza componente ai costi d’infrastruttura e ai costi per il carico
61 Für mehr Klimaschutz im Güterverkehr | Bundesregierung
62 BMDV - Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften (bund.de)
63 Toll Collect | Déterminer la classe d’émissions de CO₂ (toll-collect.de)