Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

comparabili in vigore nell’UE66. Si astiene dunque dal formulare una valutazione finale, in quanto la Svizzera non ha ancora determinato i livelli di sconto concreti.

Anche la misura relativa ai contributi d’investimento, di cui usufruirebbero solo i trasportatori svizzeri, è considerata accettabile dalla Commissione europea in quanto strumenti analoghi esistono anche negli Stati membri.

La Commissione sottolinea che nella combinazione delle due misure accompagnatorie, in cui i trasportatori svizzeri sono liberi di scegliere tra il sistema di sconti e i contributi d’investimento, non dovrebbero sussistere differenze sostanziali tra le due opzioni e comunque i contributi d’investimento non dovrebbero essere superiori agli sconti previsti.

2.3 Armonizzazione tra LTTP e ATT

La LTTP regolamenta la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per le imprese di trasporto attive nel territorio doganale svizzero. L’ATT si applica a sua volta ai trasportatori nel traffico stradale transalpino transfrontaliero attraverso la Svizzera, nonché ai viaggi da e verso la Svizzera. Entrambe le basi devono essere tra loro compatibili.

Come illustrato al numero 1.2, il sistema della TTPCP dev’essere ulteriormente sviluppato in quanto la tassa è volta ad adempiere diversi mandati istituzionali. Un esteso sviluppo della TTPCP in linea con la direttiva Eurobollo presuppone però una modifica dell’ATT, le cui tempistiche non sono attualmente stimabili. Per poter compiere tuttavia passi avanti nella politica di trasferimento del traffico, con il presente progetto si persegue l’ulteriore sviluppo della tassa nei limiti dell’ATT attualmente vigente. Ciò significa che non è necessaria una modifica dell’Accordo (ossia il rilevamento formale dei veicoli elettrici al suo interno), ma una decisione del Comitato misto sui trasporti terrestri.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta: inclusione dei veicoli elettrici

Con le modifiche proposte nel presente progetto s’intende ridefinire il campo d’applicazione della TTPCP, sostanzialmente integrando i veicoli elettrici nel sistema di tassazione. I veicoli elettrici devono essere assoggettati alla TTPCP. Per la loro classificazione in una delle categorie di tassa esistenti si applicano le stesse regole previste dal diritto vigente. Non generando emissioni di inquinanti a livello locale, questi veicoli causano costi esterni inferiori rispetto a quelli alimentati con combustibili fossili. È dunque opportuno classificarli nella categoria di tassa più vantaggiosa. I veicoli EURO VI momentaneamente inquadrati in tale categoria saranno declassati inserendoli nella categoria 2, previa decisione del Comitato misto sui trasporti terrestri.

66 Art. 7 octies bis della direttiva Eurobollo.