Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
Il progetto comprende inoltre una serie di misure accompagnatorie della tariffazione, che riguardano in particolare la fase transitoria dopo l’integrazione dei veicoli elettrici nella TTPCP a partire dal 2031. Tali misure prevedono un sistema di sconti per i veicoli elettrici nazionali ed esteri per un periodo limitato di cinque anni e la possibilità, anch’essa limitata nel tempo, di contributi d’investimento per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici svizzeri, finanziati con i proventi netti della TTPCP. Tale possibilità di sconti o contributi d’investimento viene presentata come variante.
È inoltre previsto un miglioramento diretto della certezza della pianificazione per i detentori di veicoli. Il Consiglio federale sarà chiamato a stabilire a cadenza regolare e con sette anni di anticipo in base a quali criteri di separazione i veicoli devono essere attribuiti alle diverse categorie di tassa.
L’ATT continuerà a costituire il quadro giuridico entro il quale viene disciplinata l’attuazione del sistema della TTPCP in Svizzera. Per il momento la LTTP e l’ATT devono essere considerati congiuntamente. La revisione della LTTP volta all’ulteriore sviluppo della TTPCP mira a introdurre nella legge nazionale rimandi ai trattati internazionali e migliorare così l’intelliggibilità dell’attuazione della TTPCP.
Il progetto precisa le disposizioni vigenti dell’articolo 6 LTTP, che consentono appunto di differenziare i veicoli secondo criteri di riscossione in funzione del consumo e delle emissioni.
Per includere i veicoli elettrici nella TTPCP, occorre abrogare l’articolo 3 capoverso 1 lettera j OTTP nell’ambito delle disposizioni esecutive di una revisione parziale dell’OTTP.
3.1.1 Integrazione dei veicoli elettrici nella TTPCP
Come illustrato nel capitolo 1, esistono numerosi motivi per assoggettare i veicoli elettrici all’obbligo di pagamento della TTPCP. La categoria di tassa dei veicoli elettrici è caratterizzata dal fatto che i veicoli al suo interno non possono essere attribuiti direttamente a una norma EURO a causa della loro propulsione a zero emissioni. Tale categoria sarà pertanto denominata in modo semplificato come «non soggetta a una norma EURO». Non vi rientrano i veicoli alimentati con biogas, GNC o GNL, in quanto la logica della TTPCP si orienta al tipo di propulsione e non al tipo di carburante. Inoltre, questo tipo di veicoli produce emissioni di inquinanti a livello locale ed è dunque maggiormente assimilabile ai veicoli EURO VI.
3.1.1.1 «Non soggetto a una norma EURO»
L’articolo 40, paragrafo 2, ATT individua nelle norme EURO la base per le categorie tariffarie della TTPCP:
«2. Le tariffe sono differenziate in base a 3 categorie di norme sulle emissioni (EURO) (...).»
Con il presente progetto, tale disposizione viene interpretata nel senso che i veicoli pesanti che oggi non si inquadrano in nessuna norma EURO sulle emissioni saranno accorpati come nuovo gruppo di veicoli («non soggetto a una norma EURO») e integrati come tali nel sistema della TTPCP accanto alle norme EURO 0–VI.