Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

L’integrazione dei veicoli elettrici nella TTPCP presuppone una decisione del Comitato misto sui trasporti terrestri. La compatibilità dell’integrazione dei veicoli elettrici nella TTPCP con un’interpretazione più ampia del tenore dell’articolo 40, paragrafo 2, ATT è discussa al numero 6.2.

Con l’introduzione delle classi di veicoli «non soggetti a una norma EURO» nel sistema della TTPCP, questi ultimi saranno assegnati alla più vantaggiosa delle tre categorie tariffarie esistenti. Nel contempo, i veicoli EURO VI dovranno essere declassati da tale categoria a quella intermedia, attualmente inutilizzata. Sarà così mantenuto l’effetto della TTPCP come tassa ispirata al principio di causalità ai fini del miglioramento continuo verso un parco veicoli più rispettoso dell’ambiente.

3.1.1.2 «Norma EURO VII»

Nell’UE è prevista l’introduzione di una nuova norma EURO VII sulle emissioni che a tempo debito sarà integrata anche nel sistema della TTPCP. Il 25 settembre 2023 i ministri della Concorrenza del Consiglio dell’UE hanno convenuto che la nuova norma EURO VII non dovrà contemplare valori limite più restrittivi per le sostanze inquinanti, ma in compenso includerà anche le polveri fini (da abrasione degli pneumatici, freni; v. n. 1.2.1.3). Si rinuncia inoltre all’integrazione dei carburanti sintetici.

Se l’UE tradurrà in pratica la norma EURO VII, i veicoli conformi a tale norma potranno essere inseriti nel sistema della TTPCP. Il sistema attuale consente infatti l’inclusione di tali veicoli, che verranno classificati in una delle due categorie di tassa rimanenti in base alla norma EURO di appartenenza, previa decisione del Comitato misto sui trasporti terrestri.

3.1.2 Garanzia della certezza della pianificazione per i detentori di veicoli

In passato, il settore dei trasporti ha spesso e legittimamente avanzato la critica secondo cui le modifiche delle tariffe della TTPCP compromettono la certezza della pianificazione. Presupponendo una vita utile del veicolo di sette anni, nella maggior parte dei casi non era possibile prevedere la totalità dei futuri costi d’esercizio al momento dell’acquisto, considerato che il declassamento dei veicoli conformi a una norma EURO in una categoria di tassa più onerosa era annunciato con un anticipo compreso tra uno e tre anni (p. es. nell’ambito del rapporto sul trasferimento del traffico a pubblicazione biennale).

Finora le disposizioni a livello di ordinanza prevedevano che i veicoli messi in circolazione per la prima volta e assegnati alla categoria di tassa più conveniente non potessero essere declassati in una categoria di tassa più onerosa per almeno sette anni (art. 14 cpv. 3 OTTP). Il presente modello prevede un nuovo modo di procedere al fine di ottenere un effetto positivo sulla certezza della pianificazione e degli investimenti del settore.

La regolamentazione finora sancita a livello di ordinanza determina un livello insufficiente di certezza della pianificazione. Innanzitutto, limitandosi alle nuove immatricolazioni, favorisce sempre solo una parte del parco veicoli e non tutela in alcun modo i veicoli che si trovano già in una categoria di tassa più onerosa. In