Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

d’investimento, mentre i detentori di veicoli esteri possono beneficiare solo del sistema di sconti. La seconda variante va considerata come alternativa nel caso in cui i sistemi di sconti non siano in grado di promuovere in misura sufficiente il passaggio a una flotta elettrica e manchino gli investimenti corrispondenti. Tale variante dovrebbe fungere da catalizzatore al fine di promuovere il passaggio a una flotta composta da veicoli elettrici. Il meccanismo con cui viene rafforzato l’effetto incentivante per gli investimenti in veicoli elettrici è presentato al numero 3.1.4.2.

3.1.4.1 Variante 1: sistema di sconti per propulsioni a zero emissioni fossili

Per promuovere il passaggio a una flotta del traffico pesante elettrica e rispettosa dell’ambiente, il Consiglio federale può introdurre in via provvisoria un sistema di sconti per questi modi di propulsione (veicoli elettrici). Tale sistema riguarda solo i veicoli immatricolati in Svizzera e all’estero che erano esonerati dalla TTPCP prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e che con queste ultime saranno soggetti a tassazione. Si tratta di un provvedimento che mira innanzitutto ad accelerare lo sviluppo di una flotta più ecologica. In secondo luogo l’investimento in veicoli che non producono emissioni contribuisce a ridurre i costi esterni delle emissioni di CO2, sostenendo in tal modo l’obiettivo costituzionale della TTPCP.

Con il sistema di sconti, i veicoli elettrici finora esonerati dalla TTPCP otterranno uno sconto percentuale sulla tariffa della categoria di tassa cui sono assegnati. Tali sconti sono limitati a cinque anni. Su questo periodo di cinque anni è prevista una riduzione graduale dello sconto, che ammonterà per esempio a non oltre il 25 per cento nel primo anno, a non oltre il 20 per cento nel secondo anno ecc. e il cui calcolo esatto dipenderà direttamente da quanto saranno diffusi i veicoli elettrici in quel momento (v. n. 1.1.3.5). Se al momento dell’inclusione dei veicoli elettrici nella TTPCP il mercato avrà già ampiamente attuato il passaggio a tali veicoli, gli sconti non saranno più giustificati. Se la flotta sarà già formata in larga misura da veicoli senza vettori energetici fossili, non verrà dunque concesso alcuno sconto.

La limitazione temporale del sistema di sconti è necessaria in quanto altrimenti sussisterebbe il rischio che il traffico merci su rotaia diventi più oneroso di quello su strada. In tal caso, l’obiettivo di trasferimento del traffico sancito nella Cost. potrebbe essere messo a repentaglio. Inoltre, il sistema di sconti non deve dare luogo a distorsioni di mercato. Se da un lato è vero che i costi d’investimento per i veicoli elettrici sono superiori a quelli per i veicoli con motore a combustione, dall’altro tali investimenti diventeranno sempre più convenienti man mano che aumenterà la diffusione di tali veicoli.

Ad oggi l’esatta implementazione del sistema non è dunque ancora definita e dev’essere precisata a livello di ordinanza.

Strumento per perseguire una riduzione dei costi esterni e una migliore copertura degli stessi

Questo sistema di sconti è giustificato dal fatto che, accanto alla diffusione dei veicoli elettrici, la TTPCP ha come obiettivo prioritario l’internalizzazione dei costi esterni del traffico pesante. Il sistema di sconti rappresenta una sorta di anticipazione