Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

quindi, l’applicazione di un termine di modifica più breve rispetto a quello per i veicoli elettrici che sono attualmente esentati dalla tassa a tempo indeterminato. Le conseguenze dell’inclusione dei veicoli elettrici non saranno uguali per tutti i veicoli assoggettati alla TTPCP. I veicoli corrispondenti a norme EURO basse non subiranno alcun declassamento particolare. I veicoli conformi alle norme EURO da I a V resteranno nella categoria più onerosa e, come accade già oggi, continueranno a pagare circa 3,10 centesimi per tonnellata e chilometro. Per i veicoli EURO VI esistenti e di nuova immatricolazione l’effetto sarà invece maggiore. Da diversi anni sono inquadrati nella categoria più conveniente e verranno quindi a trovarsi in una categoria più onerosa, in quanto la prima sarà utilizzata per i veicoli elettrici.

Per concedere il tempo per l’adeguamento di tutti i veicoli, l’entrata in vigore del progetto dovrà avvenire in un momento tale da consentire alle imprese di adattare le decisioni d’investimento per i veicoli elettrici, ma anche per gli EURO VI. Inoltre, l’inclusione dei veicoli elettrici nel sistema della TTPCP ridurrebbe gli incentivi per gli investimenti in veicoli a zero emissioni. Per promuovere il passaggio a una flotta a zero emissioni, il Consiglio federale propone di integrare i veicoli elettrici nella TTPCP a partire dal 2031, in combinazione con misure accompagnatorie che agevolino e sostengano ulteriormente tale passaggio.

3.1.4 Misure accompagnatorie della tariffazione dopo l’integrazione dei veicoli elettrici

L’assoggettamento dei veicoli elettrici all’obbligo di pagamento della TTPCP è previsto per il 1º gennaio 2031. Sebbene sia ancora molto difficile stimare quale sarà, per allora, la quota dei veicoli elettrici rispetto alla flotta complessiva del traffico pesante (spiegazioni più dettagliate al riguardo si trovano nel n. 1.1.3.5), è lecito ritenere che si tratterà già di una quota sostanziale.

Per gli anni immediatamente successivi alla loro inclusione, il progetto prevede misure volte ad accelerarne e promuoverne ulteriormente la diffusione. Queste misure accompagnatorie riguardano i veicoli del traffico merci, ma non quelli del traffico viaggiatori. Una simile soluzione garantisce una fase transitoria tra l’esenzione e la tassazione completa dei veicoli elettrici. In mancanza di una tale fase transitoria, la promozione dei veicoli elettrici che si intende ottenere con l’esenzione dalla tassa potrebbe risultare compromessa. L’introduzione e l’effettiva attuazione di tali provvedimenti dipendono dunque direttamente, tra le altre cose, da quanto i veicoli del traffico pesante con propulsione elettrica saranno diffusi in quel momento.

Vengono proposte due varianti per promuovere il passaggio a una flotta del traffico merci elettrica e rispettosa dell’ambiente. L’importante è che queste misure di promozione non comportino una discriminazione dei veicoli immatricolati all’estero rispetto a quelli immatricolati in Svizzera (art. 1, par. 3, art. 32, art. 38, par. 1, e art. 52 ATT). Entrambe le varianti sono poste in consultazione e, a seconda del risultato, il Consiglio federale deciderà quale variante proporre nel suo messaggio. La prima variante consiste in un sistema di sconti a disposizione di tutti i veicoli elettrici nazionali ed esteri. Nel presente progetto, il sistema di sconti rappresenta la variante preferita dal Consiglio federale. La seconda variante consiste nella combinazione di un sistema di sconti e di un contributo d’investimento per l’acquisizione di un veicolo elettrico. I detentori di veicoli svizzeri possono scegliere tra gli sconti e il contributo