Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

3.1.4.2 Variante 2: sistema di sconti e contributi d’investimento per l’acquisizione di veicoli elettrici

Come alternativa al sistema di sconti sopra descritto e per accelerare ulteriormente il passaggio a una flotta elettrica, il Consiglio federale può sostenere l’investimento in veicoli elettrici. La possibilità di concedere contributi d’investimento è limitata a cinque anni, come accade già con il sistema di sconti, e riguarda esclusivamente le imprese di trasporto svizzere. La questione della discriminazione delle imprese estere è affrontata al numero 6.2. I contributi saranno corrisposti come importi forfettari una tantum al detentore del veicolo, in alternativa al sistema di sconti. I contributi d’investimento devono configurarsi in modo da non superare il controvalore della tariffa media ridotta mediante il sistema di sconti. Per tale motivo, anche i contributi d’investimento diminuiscono nel tempo e si orientano direttamente al sistema di sconti. Il loro ammontare sarà determinato direttamente dall’entità dei risparmi che possono essere realizzati con il sistema di sconti e con una prestazione di trasporto media. Inoltre i detentori dei veicoli, dopo aver fornito la prestazione di trasporto media prestabilita, dovranno avere di nuovo accesso al sistema di sconti per le tonnellate-chilometri effettuate in seguito. Si eviterà così una disparità di trattamento tra le due possibilità di scelta.

Nel prossimo futuro i costi d’investimento per i veicoli elettrici saranno nettamente più elevati rispetto a quelli per i veicoli convenzionali. Alcune imprese non dispongono della liquidità necessaria per investire in veicoli elettrici e pertanto non potranno approfittare degli sconti. Con la possibilità proposta di erogare contributi d’investimento, i detentori di veicoli, al momento dell’acquisizione di un nuovo veicolo elettrico, saranno tenuti a decidere se intendono ricevere il contributo d’investimento forfettario una tantum della Confederazione per il veicolo specifico o se preferiscono beneficiare della tariffa ridotta per tutta la durata limitata del sistema di sconti.

La proposta formulata con il presente progetto introduce solo la possibilità per il Consiglio federale di promuovere gli investimenti. Poiché tale possibilità è concepita come mera integrazione del sistema di sconti, tenuto conto dei risultati della procedura di consultazione il Consiglio federale deciderà se intende infine proporre questa alternativa al Parlamento nel contesto del messaggio. A tal fine considererà anche se l’UE o gli Stati membri si avvalgono di simili contributi di incentivazione per promuovere l’impiego di veicoli elettrici.

Delega al Consiglio federale: finanziamento e calcolo dei contributi

Al Consiglio federale è attribuita la competenza, entro i limiti previsti dalla legge, di stabilire concretamente l’ammontare dei contributi forfettari e di definire i requisiti per la loro corresponsione. Il finanziamento dei contributi avviene mediante crediti d’impegno pluriennali, approvati dall’Assemblea federale. Tale finanziamento, e quindi l’erogazione stessa dei contributi d’investimento, dipende dalle disposizioni in quel momento vigenti in materia di utilizzo della quota dei proventi della TTPCP di spettanza della Confederazione (art. 19 cpv. 2 e 2bisLTTP). Il messaggio del