Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
Consiglio federale del 15 settembre 202367 concernente la modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (Finanziamento duraturo delle FFS) prevede che nel FIF sia costituita una riserva adeguata di 300 milioni di franchi prima che la Confederazione possa impiegare i mezzi della sua quota non necessari per il Fondo per compensare i costi scoperti correlati al traffico stradale da essa sostenuti. Qualora nell’ambito dell’articolo 19 capoversi 2 e 2bisLTTP non siano disponibili risorse per i contributi d’investimento, questi non saranno erogati e non verranno quindi finanziati da nessun’altra fonte.
L’esatto ammontare dei contributi d’investimento dipende direttamente dal regime finanziario del sistema di sconti e si riduce pertanto di anno in anno. Un contributo d’investimento nel 2031 sarà superiore a quello erogato nel 2034. Secondo le stime del Consiglio federale, i costi di uno sconto medio del 15 per cento nel periodo dal 2031 al 2035 ammonterebbero a diverse centinaia di milioni di franchi. Poiché l’ammontare dei contributi d’investimento è calcolato in modo che, a fronte di una prestazione di trasporto annua media a tariffa ridotta e fino alla fine del sistema di sconti a tempo determinato, il singolo detentore realizzi per ciascun veicolo risparmi equivalenti ai contributi d’investimento una tantum che potrebbe percepire, si può ritenere che i costi per la Confederazione saranno indicativamente gli stessi, a prescindere dal fatto che con il presente progetto venga introdotto solo il sistema di sconti o venga prevista anche la possibilità di contributi d’investimento. Costi aggiuntivi modesti a carico della Confederazione potrebbero derivare dal fatto che le imprese di trasporto più piccole potrebbero permettersi l’acquisto di un veicolo elettrico solo con l’aiuto dei contributi d’investimento e sino ad allora, a causa della mancanza di liquidità, non acquisteranno alcun veicolo elettrico che consenta loro di beneficiare del sistema di sconti. L’obiettivo di ridurre i costi esterni del traffico pesante sarebbe tuttavia soddisfatto in misura maggiore rispetto a uno scenario senza contributi d’investimento.
Nel caso dei veicoli in leasing, il detentore non è l’acquirente e non effettua quindi alcun investimento. Tali veicoli potranno dunque beneficiare solo del sistema di sconti, ma non dei contributi d’investimento.
Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse proporre al Parlamento la creazione di una base legale per i contributi d’investimento nel contesto del messaggio, rinuncerà a richiedere già allora i crediti corrispondenti. L’ammontare dei contributi d’investimento dipende in misura determinante dal modo in cui, fino all’inclusione dei veicoli elettrici nella TTPCP, i loro costi d’investimento e d’esercizio si differenzieranno da quelli per i veicoli convenzionali e da quanto i veicoli elettrici saranno diffusi in quel momento. Il Consiglio federale inserirà per tempo i contributi d’investimento nella pianificazione finanziaria in modo da mettere a disposizione i mezzi necessari, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di utilizzo della quota dei proventi della TTPCP di spettanza della Confederazione.
A seconda della data d’introduzione, occorre considerare che potrebbero esistere altri progetti di finanziamento per i veicoli elettrici. In tal caso, questi dovrebbero essere coordinati tra loro. Ad oggi esistono per esempio un programma di compensazione
67 FF 2023 2204