Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
non avviene però con il presente progetto, in quanto ostacolata dalle disposizioni vigenti dell’ATT. Le modifiche dovranno piuttosto costituire la base per poter sviluppare ulteriormente il sistema in un secondo momento e differenziare i singoli veicoli nel miglior modo possibile.
Il capoverso 3 stabilisce che il Consiglio federale, per la determinazione delle categorie di tassa e l’assegnazione dei veicoli, deve tenere conto delle disposizioni dei trattati internazionali. Per quanto riguarda il numero di categorie di tassa il Consiglio federale deve attenersi alle disposizioni dell’ATT, che ne prevede espressamente tre. Tiene inoltre conto delle esigenze delle imprese in materia di certezza della pianificazione. Le relative modalità sono descritte al numero 3.1.2 e sono regolamentate nelle disposizioni esecutive.
Art. 8a Tariffe della TTPCP
L’articolo 8a corrisponde in buona parte all’attuale articolo 8, che ha per oggetto le tariffe della TTPCP. Il capoverso 1 stabilisce che il Consiglio federale fissa, per ogni categoria di tassa, una tariffa in centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato.
Le disposizioni di cui deve tenere conto nella fissazione delle tariffe sono riportate nel capoverso 2. Devono essere considerate in particolare le disposizioni dei trattati internazionali. L’attuale articolo 8 capoverso 1 è in pratica sostituito con un rimando generale ai trattati internazionali per quanto riguarda le disposizioni tariffarie e gli importi massimi. L’attuale capoverso 1 lettera a è obsoleto, in quanto nel 2005 il peso totale massimo autorizzato è stato innalzato a 40 tonnellate ed è quindi applicabile solo l’attuale lettera b. A ciò si aggiunge che l’indicazione in centesimi per tkm disciplinata nell’attuale lettera b risulta fuorviante nel contesto dell’attuale lettera c in quanto, contrariamente all’intenzione della lettera c, dà l’impressione che una tariffa superiore a 3 centesimi per tkm non sia ammissibile. Anche l’attuale lettera c diviene superflua a causa della considerazione obbligatoria dei criteri legati alle emissioni o al consumo. Le disposizioni in materia di tariffazione discendono oggi direttamente, in particolare, dall’articolo 40, paragrafo 4, ATT. L’ATT è stato tuttavia concluso solo dopo l’entrata in vigore della LTTP e finora non ha mai trovato risonanza nel testo della legge. Una (ri)formulazione separata delle norme stabilite dall’ATT non offre alcun valore aggiunto. Con il rimando all’ATT si garantisce inoltre che il contenuto della LTTP non sia in contraddizione con le disposizioni dell’Accordo concernenti il regime della TTPCP.
Dal punto di vista materiale, questo adeguamento non comporta alcuna modifica nel calcolo delle tariffe. L’elenco di cui al secondo capoverso corrisponde in linea di massima al diritto vigente (art. 8 cpv. 3). L’attuale formulazione «All’introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale» viene sostituita, in quanto nel frattempo la TTPCP è stata introdotta e l’elenco dei criteri si riferisce in generale alla fissazione delle tariffe ed è quindi determinante anche nel caso di un’eventuale riduzione. L’attuale capoverso 2, che conferisce al Consiglio federale il potere di adeguare all’inflazione le tariffe delle categorie di tassa, viene spostato nell’elenco del capoverso 2. Per quanto riguarda il rincaro, il Consiglio federale deve tenere conto dell’ATT e in particolare dell’articolo 42. Sulla base dell’articolo 42,