Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

4.3 Legge federale concernente la promozione dell’acquisto di veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica del traffico merci

Oltre che sul fondamento costituzionale della tassa sul traffico pesante (art. 85 Cost.), questa legge federale a tempo determinato si basa anche sull’articolo 74 Cost., in quanto prevede una misura per la promozione dell’utilizzo di veicoli più rispettosi dell’ambiente e che comportano meno costi a carico della collettività rispetto a quelli convenzionali.

Con tale legge s’intende disciplinare il graduale assoggettamento dei veicoli a propulsione elettrica del traffico merci all’obbligo di pagamento della tassa sul traffico pesante, in modo che questi non siano sin da subito soggetti a una tassazione completa. La tassazione di tali veicoli dovrà piuttosto avvenire secondo un approccio scaglionato e guidato, così da garantire che gli incentivi agli investimenti nei veicoli a propulsione elettrica, associati all’esenzione totale dall’obbligo di pagamento della tassa, non siano messi a repentaglio neppure dopo l’assoggettamento a tale obbligo. I veicoli a propulsione elettrica sono esentati dalla tassa sul traffico pesante ai sensi del diritto vigente (art. 3 cpv. 1 lett. j OTTP), ma dal 2031 vi saranno assoggettati per i motivi esposti nel presente progetto. Vista la proposta di misure accompagnatorie nell’ambito dell’assoggettamento dei veicoli a propulsione elettrica all’obbligo della tassa, il Consiglio federale propone di emanare un atto a se stante.

Art. 1 Oggetto e definizione

Nel capoverso 1 la legge disciplina le misure che devono accompagnare l’assoggettamento dei veicoli a propulsione elettrica all’obbligo della tassa sul traffico pesante. Tali misure servono ad attenuare le conseguenze economiche della fine dell’esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa e al tempo stesso contribuiscono a far sì che il traffico pesante impieghi per quanto possibile veicoli a basse emissioni e abbandoni i motori a combustione convenzionali in tempi ragionevolmente rapidi. Si tiene così conto della protezione dell’ambiente, massimizzando anche nel medio periodo il principio della copertura dei costi della tassa sul traffico pesante (v.

n. 1.1.4.2).

Il capoverso 2 definisce quali veicoli a motore pesanti sono considerati a propulsione elettrica. Sono da ritenersi a propulsione elettrica i veicoli dotati di una batteria di bordo esclusivamente elettrica, nonché quelli alimentati con cella a combustibile in cui la propulsione elettrica risulta da un processo elettrochimico che impiega l’idrogeno come carburante.

Art. 2 Tariffa ridotta della tassa sul traffico pesante commisurata alle

prestazioni

Questa disposizione offre al Consiglio federale la possibilità di introdurre un sistema di sconti sotto forma di una tariffa ridotta per i veicoli a propulsione elettrica nell’ambito della TTPCP. Beneficeranno della tariffa ridotta i veicoli a propulsione elettrica definiti nell’articolo 1 capoverso 2. La possibilità di introdurre una tariffa