Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
ridotta vale a tempo determinato. Il sistema di sconti è impostato in modo tale da applicare una riduzione percentuale sulla tariffa determinante per la categoria di tassa dei veicoli a propulsione elettrica. Tale riduzione percentuale deve diminuire di anno in anno e dipende direttamente dalla diffusione dei veicoli a propulsione elettrica sul mercato. A seconda della rapidità con cui essi si diffonderanno, il Consiglio federale potrà fissare la riduzione percentuale a un livello più basso di quello massimo stabilito dalla legge o anche rinunciarvi completamente qualora non ve ne fosse più la necessità.
Il capoverso 2 indica l’ammontare massimo della riduzione percentuale che può prevedere il Consiglio federale. Per l’ammontare minimo è invece a discrezione del Consiglio federale stabilire l’applicazione della riduzione annua e la sua entità. Se non risulta necessaria, la riduzione può essere fissata anche a zero. Qualora i veicoli a motore pesanti a propulsione elettrica dovessero rappresentare la maggioranza dei veicoli a motore pesanti di nuova immatricolazione già prima del 2031, non vi sarebbe praticamente più bisogno di misure accompagnatorie. I motivi alla base della competenza per l’introduzione di un simile sistema di sconti sono illustrati in maniera dettagliata al numero 3.1.4.1. Per la questione della compatibilità delle tariffe ridotte per i veicoli a propulsione elettrica con la Cost. e l’ATT si rimanda al capitolo 6.
Art. 3 Contributo d’investimento
Con l’articolo 3 viene concessa al Consiglio federale la possibilità di sostenere finanziariamente i nuovi investimenti nei veicoli a propulsione elettrica definiti all’articolo 1 capoverso 2. Il cofinanziamento riguarda solo l’acquisto di nuovi veicoli a propulsione elettrica alla prima messa in esercizio. Come gli sconti disciplinati all’articolo 2, anche i contributi d’investimento possono essere concessi solo a tempo determinato. La loro applicazione dipende inoltre dall’attuazione delle tariffe ridotte di cui all’articolo 2 da parte del Consiglio federale. Infatti, solo attuando le tariffe ridotte di cui all’articolo 2 si potranno applicare anche i contributi d’investimento. I contributi d’investimento saranno concessi una tantum per veicolo, sotto forma di contributi a fondo perso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 199079 sui sussidi (LSu) (v. n. 6.6) (cpv. 4).
Il capoverso 2 stabilisce le modalità di finanziamento dei contributi d’investimento. Questi sono finanziati sostanzialmente con la quota della Confederazione dei proventi netti della TTPCP. Poiché i proventi netti della TTPCP di cui all’articolo 19 capoverso 2 LTTP secondo il messaggio sul finanziamento duraturo delle FFS devono essere impiegati innanzitutto per costituire una riserva adeguata per il FIF, un finanziamento dei costi scoperti sostenuti dalla Confederazione e quindi anche il finanziamento di eventuali contributi d’investimento dipendono in misura determinante dalla disponibilità di risorse sufficienti. Di tale circostanza si tiene conto con la formulazione potestativa nel capoverso 1. Qualora dopo il conferimento al FIF e la costituzione delle riserve dovesse emergere che non vi sono risorse finanziarie sufficienti per i contributi d’investimento, il Consiglio federale non si avvarrà di tale possibilità.
79 RS 616.1