Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

paragrafo 1, ATT, la Svizzera può ritenere adattati al tasso di inflazione gli importi massimi definiti nell’articolo 40, paragrafo 4, ATT, a condizione che rispetti la procedura definita nell’articolo 42, paragrafo 1, ATT.

Art. 8b Attribuzione alla categoria di tassa

Con il capoverso 1 di questo articolo si stabilisce il momento determinante per l’attribuzione dei singoli veicoli a una categoria di tassa. Le conseguenze di una mancata fornitura della prova dell’appartenenza a una categoria sono indicate nel capoverso 2. Il capoverso 3 disciplina quindi l’eventualità che la prova possa essere fornita solo dopo il momento determinante di cui al capoverso 1. Se la prova è fornita in un momento successivo, si procede a una riattribuzione del veicolo. Se il veicolo, in base alla prova fornita, si colloca in una categoria che prevede una tariffa più bassa, il detentore ha diritto alla restituzione. I principi dell’imposizione secondo l’articolo 127 capoverso 2 Cost., ma anche il principio di causalità, prevedono che una persona assoggetta al pagamento di una tassa non debba pagare più di quanto da essa effettivamente cagionato e né più né meno di una persona assoggettata al pagamento della tassa nella stessa situazione. Tuttavia, poiché la fornitura successiva della prova e l’eventuale rimborso comportano un elevato onere amministrativo, insieme alla concessione del rimborso occorre prevedere anche una tassa di elaborazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della restituzione, in particolare la procedura per la presentazione della prova e la relativa verifica. Per i diritti di rimborso indebitamente esercitati si applicano le disposizioni penali della sezione 6 (art. 20 segg. LTTP). Per l’esecuzione è competente l’UDSC. Onde evitare oneri amministrativi sproporzionati, il Consiglio federale deve poter fissare un importo minimo al di sotto del quale non sussiste diritto alla restituzione.

Art. 11, rubrica nonché cpv. 3 e 4

Nell’atto vigente, da questo articolo non si evince se il concetto di «tassa» si riferisca alla TTPCP, alla TFTP o a entrambe. Le modifiche qui introdotte tengono conto di tale circostanza.

Si tratta di modifiche di natura puramente formale che non implicano alcuna modifica materiale del diritto vigente.

Art. 19 cpv. 2 e 2bis

Con il messaggio del 15 settembre 202378, il Consiglio federale propone una modifica dell’articolo 19 capoverso 2 e un nuovo articolo 19 capoverso 2bisLTTP. Le modifiche dell’articolo 19 formulate nel presente progetto corrispondono a tale proposta. Qualora tali modifiche, nel momento in cui il presente progetto sarà trasmesso al Parlamento come messaggio, dovessero già essere state recepite nel diritto vigente, potranno essere stralciate.

Come già spiegato dal Consiglio federale nel suo messaggio, si considerano adeguate riserve pari a 300 milioni di franchi.

78 FF 2023 2204