Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

Il capoverso 3 stabilisce che, al momento del pagamento, il contributo d’investimento per ciascun veicolo dev’essere al massimo pari all’importo che, applicando la tariffa ridotta di cui all’articolo 2, è possibile risparmiare su una prestazione chilometrica media fino al termine della durata di validità della legge. Il Consiglio federale definisce la prestazione chilometrica media. Obiettivo di tale allineamento tra i contributi d’investimento e il sistema di sconti è la parità di trattamento finanziario dei detentori di veicoli, indipendentemente dal fatto che optino per i contributi d’investimento una tantum o per la tariffa ridotta. Concretamente, questo significa che l’ammontare dei contributi d’investimento sarà il più elevato nel primo anno, in quanto a quel punto resteranno ancora cinque anni per approfittare del sistema di sconti per l’acquisto di nuovi veicoli a propulsione elettrica. In un momento successivo nell’arco dei cinque anni di validità della legge, l’ammontare dei contributi d’investimento erogati andrà invece riducendosi, in quanto anche l’importo potenzialmente risparmiabile con il sistema di sconti sarà inferiore. In seguito all’accoppiamento finanziario dei contributi d’investimento con il sistema di sconti, anche l’ammontare dei contributi concessi dipenderà direttamente dalla diffusione dei veicoli a propulsione elettrica sul mercato: se le tariffe subiranno una riduzione minore per via dell’ampia diffusione sul mercato, anche i contributi d’investimento diminuiranno in misura corrispondente.

Il capoverso 5 delega al Consiglio federale la competenza a livello di ordinanza per determinare le condizioni per l’erogazione e l’ammontare dei contributi. Il finanziamento di tali importi è stabilito dal Consiglio federale, che decide quali importi assegnare ai detentori di veicoli tenuto conto del capoverso 3. In tale contesto deve assicurarsi che, ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LTTP, ma anche dell’articolo relativo allo scopo della stessa legge (art. 1), il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria e la competitività del traffico merci ferroviario rimangano garantiti. Le risorse finanziarie sono approvate dall’Assemblea federale (cpv. 2).

Art. 4 Esclusione di una doppia promozione

I contributi d’investimento sono concessi in alternativa alle tariffe ridotte del sistema di sconti. Per ogni nuovo veicolo acquistato, i detentori di veicoli a propulsione elettrica immatricolati in Svizzera devono scegliere tra il sistema di sconti e i contributi d’investimento (v. n. 3.1.4 per maggiori dettagli). Logica vuole che per i veicoli che erano di proprietà del detentore già prima dell’entrata in vigore della legge sussista esclusivamente la possibilità del sistema di sconti.

Conformemente al capoverso 2, i detentori di veicoli che al momento dell’acquisto di un veicolo scelgono i contributi d’investimento (e non il sistema di sconti) potrebbero eventualmente beneficiare del sistema di sconti in un secondo momento. Il detentore di un veicolo cofinanziato dalla Confederazione, qualora raggiunga il chilometraggio determinante per il calcolo dei contributi d’investimento (stabilito nell’art. 3 cpv. 3), sarà soggetto al sistema di sconti e alla tariffa applicabile secondo l’articolo 2 per i chilometri percorsi a partire da quel momento e per la restante durata di validità della legge.