Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

il traffico pesante passerà di nuovo dalla ferrovia alla strada, con conseguenti ripercussioni negative sulla politica di trasferimento del traffico. Un simile effetto, semmai, non si produrrebbe durante il periodo del sistema di sconti a tempo determinato e del conseguente graduale assoggettamento dei veicoli elettrici alla TTPCP, bensì già oggi, durante il periodo dell’esenzione totale. Secondo l’articolo 84 capoverso 2 Cost., l’obiettivo di trasferimento del traffico riguarda principalmente il traffico di transito da confine a confine e il traffico merci su lunghe distanze. Rispetto ai costi complessivi di un trasporto su strada a lunga distanza, gli sconti rivestono un ruolo secondario. Inoltre, un ulteriore trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia nell’ambito del collegamento capillare e della consegna locale è possibile solo in misura limitata. Poiché tuttavia la TTPCP viene riscossa per tutta la rete stradale e solo una parte è rilevante dal punto di vista tecnico del trasferimento del traffico, il sistema di sconti non risulta complessivamente in contrasto con l’obiettivo di trasferimento.

Conformità costituzionale dei contributi d’investimento

I contributi d’investimento condividono con il sistema di sconti lo stesso obiettivo di protezione ambientale, vale a dire la promozione di veicoli che non producono emissioni di CO2 e che sono quindi più rispettosi dell’ambiente rispetto ai tradizionali motori a combustione. Con tali contributi si vogliono inoltre attenuare in via transitoria gli effetti dell’assoggettamento dei veicoli elettrici all’obbligo di pagamento della tassa.

I proventi della TTPCP sono a destinazione vincolata in virtù della Costituzione federale ma anche della LTTP. Secondo l’articolo 85 capoverso 2 Cost., devono essere impiegati per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri. Inoltre, l’articolo 87a capoverso 2 lettera a Cost. stabilisce che il FIF è finanziato in particolare con al massimo due terzi dei proventi della TTPCP. Tale quota corrisponde al massimo alla quota del prodotto della TTPCP spettante alla Confederazione secondo l’articolo 19 capoverso 1 LTTP. Sempre che il FIF disponga di una riserva adeguata, la Confederazione dovrà poter impiegare i mezzi della sua quota non necessari per il Fondo per compensare i costi scoperti correlati al traffico stradale da essa sostenuti (art. 19 cpv. 2bisLTTP). I contributi d’investimento andranno a vantaggio dello stesso traffico merci soggetto alla tassa. Alla luce di questa situazione, è essenziale che il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria rimanga garantito, in modo da continuare a renderla più attraente rispetto alla strada e conseguire il più possibile l’effetto di trasferimento del traffico. Solo così si potrà garantire lo scopo primario della tassa e solo a questa condizione si potranno impiegare risorse supplementari per l’ulteriore copertura dei costi da sostenere in relazione al traffico stradale. Per la questione della compatibilità dei contributi d’investimento per la riduzione dei costi esterni con il principio della copertura dei costi, e quindi della conformità alla destinazione vincolata della tassa, si rimanda alle argomentazioni di cui sopra sulla costituzionalità del sistema di sconti.

Come anche nel sistema di sconti proposto, l’effettiva concessione dei contributi d’investimento dipenderà non solo dalla disponibilità di una riserva adeguata del FIF, ma anche dalla diffusione dei veicoli elettrici sul mercato. Il contributo d’investimento non deve inoltre superare il controvalore della tariffa media ridotta mediante il sistema