Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP
i costi esterni generati dalle emissioni di CO2 del traffico pesante. Il traffico pesante elettrico sarà volutamente sgravato di una parte dei costi esterni da esso causati. Per contro, sarà creato un incentivo finanziario per il traffico pesante a ridurre ulteriormente i costi esterni basati sul CO2 e quindi, in particolare dopo la scadenza del sistema di sconti, la quota dei costi non coperti. Non si tratta pertanto di una copertura dei costi (a posteriori) come finora, quanto piuttosto, in via transitoria, di una riduzione anticipata dei costi esterni. Meno costi esterni si generano dall’utilizzo di veicoli elettrici e meno se ne dovranno poi coprire. Sotto questo aspetto, il sistema di sconti è compatibile con l’obiettivo descritto della copertura dei costi e quindi con lo scopo della TTPCP.
Tasse e imposte devono essere conformi ai principi di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost. Lo stesso deve valere anche per l’introduzione di un sistema di sconti. Se sono previsti sconti supplementari per la categoria di tassa dei veicoli elettrici ma non per i veicoli con motore a combustione, questo rappresenta una violazione del principio di uniformità dell’imposizione, come risulta in particolare anche dal principio generale dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.). Una violazione di tale principio sotto forma di un’agevolazione fiscale a tempo determinato può essere giustificata solo se l’obiettivo di incentivazione perseguito con il sistema di sconti è sancito allo stesso livello dello scopo primario della tassa, pur rappresentando solo una misura transitoria. Il presente sistema di sconti persegue l’obiettivo di un rapido passaggio a un traffico pesante possibilmente a zero emissioni di CO2 ai fini della protezione dell’ambiente secondo l’articolo 74 Cost. Nella Costituzione, l’obiettivo di incentivazione perseguito mediante il sistema di sconti è dunque sancito allo stesso livello dello scopo perseguito dalla TTPCP.
Il sistema di sconti deve inoltre essere oggettivamente necessario e idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito, e all’interesse pubblico a conseguire l’obiettivo di incentivazione dev’essere attribuito un valore superiore rispetto al principio di uniformità dell’imposizione. Il fatto che il sistema di sconti sia idoneo ma anche necessario a conseguire l’obiettivo della protezione dell’ambiente è già stato discusso in maniera approfondita (v. n. 3.1.4.1). Ad oggi i veicoli elettrici sono totalmente esonerati dalla TTPCP. In futuro rappresenteranno però una parte considerevole della flotta ed è dunque necessario che siano inclusi anch’essi nella TTPCP e assoggettati all’obbligo di pagamento della tassa. Per non compromettere l’effetto incentivante finora ottenuto grazie all’esenzione, è opportuno concedere uno sconto per un periodo limitato al fine di promuovere il passaggio a una flotta a zero emissioni di CO2 e attenuare in via transitoria gli effetti di questo assoggettamento. Una rapida penetrazione di mercato dei veicoli elettrici e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2, ma anche dei costi esterni da esse causati, rivestono importanza in quanto contributo alla protezione dell’ambiente (v. n. 3.1.4.1). All’interesse pubblico nei confronti di tale contributo dev’essere attribuito un valore elevato, in modo che questa agevolazione fiscale trovi la propria giustificazione come scostamento temporalmente limitato e relativamente modesto dal principio di uniformità dell’imposizione.
La TTPCP persegue un effetto incentivante e rappresenta uno dei provvedimenti centrali per il conseguimento dell’obiettivo di trasferimento del traffico (art. 84 cpv. 2 Cost.). Tale circostanza merita di essere tenuta anch’essa in considerazione. È improbabile che a causa dell’introduzione a tempo determinato del sistema di sconti