Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/16: Revisione totale dell’Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base · 82 pagine
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nel lavoro finale devono avere le stesse prestazioni delle persone in formazione triennale e quadriennale.
LU e SG auspicano un’integrazione secondo cui i Cantoni possono derogare al capoverso 1 per gruppi target speciali.
Marxen vorrebbe cancellare interamente l’articolo 9 e presenta le sue argomentazioni al riguardo.
Atzenweiler è del parere che se il lavoro finale deve continuare a comprendere un approfondimento tematico, si potrebbe anche mantenere il termine «lavoro d’approfondimento». Accoglie con favore la presenza di una seconda persona, ma ritiene che sia di difficile attuazione dal punto di vista organizzativo. In ogni caso giudica opportuna una riduzione di 20 minuti.
ARTISET, H+ e OdASanté suggeriscono di utilizzare il termine «controllo delle competenze» al posto di «lavoro finale». Questo termine sottolinea meglio che alla conclusione deve essere effettuato un controllo delle competenze.
USAM e USI sottolineano che, considerati gli sviluppi nel campo dell’IA, il colloquio tecnico dovrebbe avere il peso necessario. La maggioranza delle Oml sarebbe favorevole a una norma minima, ad esempio almeno 10 minuti e un terzo della valutazione. Tuttavia ritengono che la norma non debba essere troppo restrittiva.
Capoverso 1
BE, BFS Langenthal, BZ Interlaken, fbbe, FPS, LCH, SFG Bern-Biel e SVABU apprezzano il fatto
che non sia prescritto un semestre specifico per il lavoro finale.
Capoverso 2
JU e CEJEF JU auspicano una valutazione individuale orale di 20 minuti per candidato e forniscono alcune argomentazioni.
NE accoglie con favore la menzione di una durata compresa tra 25 e 35 ore, allo scopo di garantire un’attuazione uniforme del lavoro finale. Ai fini di una maggiore chiarezza e uniformità nell’attuazione da parte dei Cantoni, raccomanda che il tempo dedicato all’elaborazione del prodotto sia indicato per lezione, se si prevede l’integrazione nell’insegnamento. In caso contrario sarebbe sufficiente mantenere la formulazione, con una precisazione nel rapporto esplicativo. Inoltre, la durata fissata obbligatoriamente in 30 minuti rappresenta una potenziale sfida in termini di attuazione. Si suggerisce di indicare un intervallo di tempo, lasciando così maggiore flessibilità ai Cantoni e consentendo un eventuale adattamento alle singole situazioni individuali delle persone in formazione e alla natura dei prodotti presentati.
AR ritiene che la formulazione «periodo di tempo compreso tra 25 e 35 ore» per il lavoro finale non sia chiara. Non è chiaro se si riferisca al tempo di lavoro durante le lezioni o al tempo di lavoro complessivo. Se con ciò si intende il tempo di lavoro complessivo, si tratta di un numero di ore troppo esiguo considerata la ponderazione del 50 per cento rispetto all’intera procedura di qualificazione. Il periodo di tempo deve essere fissato in misura corrispondente. Se si intendono solo le lezioni dell’ICG, questo periodo di tempo è adeguato. La presentazione del lavoro finale con colloquio approfondito in genere può avvenire senza limiti di tempo. Se occorre rispettare un limite di tempo, deve essere reso più flessibile con l’aggiunta di «almeno 30 minuti».