Progetto
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine
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Progetto della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del Consiglio nazionale Consiglio degli Stati
Art. 14 Mezzi disponibili Art. 14 Art. 14
Stralciare Secondo progetto della commissione
(vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)
1L’Assemblea federale stanzia crediti
d’impegno pluriennali per gli aiuti
finanziari previsti nella presente se-
zione.
2La Confederazione concede gli aiuti
finanziari nei limiti dei crediti stan-
ziati.
Art. 15 Calcolo degli aiuti Art. 15 Art. 15
finanziari ai Cantoni
Stralciare Secondo progetto della commissione
(vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)
Gli aiuti finanziari coprono al massi-
mo il 50 per cento delle spese del
Cantone per le misure secondo l’arti-
colo 13.
Art. 16 Procedura Art. 16 Art. 16
Stralciare Secondo progetto della commissione
(vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)
1Gli aiuti finanziari sono concessi ai
Cantoni di norma mediante accordi di
programma quadriennali.
2Il Consiglio federale stabilisce
l’inizio del primo periodo contrattuale.
Disciplina lo scambio di informazioni
e di esperienze con i Cantoni e altri
attori di rilievo.