Progetto

Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine

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Progetto della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del Consiglio nazionale Consiglio degli Stati

Art. 14 Mezzi disponibili Art. 14 Art. 14

Stralciare Secondo progetto della commissione

(vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)

1L’Assemblea federale stanzia crediti

d’impegno pluriennali per gli aiuti

finanziari previsti nella presente se-

zione.

2La Confederazione concede gli aiuti

finanziari nei limiti dei crediti stan-

ziati.

Art. 15 Calcolo degli aiuti Art. 15 Art. 15

finanziari ai Cantoni

Stralciare Secondo progetto della commissione

(vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)

Gli aiuti finanziari coprono al massi-

mo il 50 per cento delle spese del

Cantone per le misure secondo l’arti-

colo 13.

Art. 16 Procedura Art. 16 Art. 16

Stralciare Secondo progetto della commissione

(vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)

1Gli aiuti finanziari sono concessi ai

Cantoni di norma mediante accordi di

programma quadriennali.

2Il Consiglio federale stabilisce

l’inizio del primo periodo contrattuale.

Disciplina lo scambio di informazioni

e di esperienze con i Cantoni e altri

attori di rilievo.