Progetto
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine
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Progetto della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del Consiglio nazionale Consiglio degli Stati
Art. 11 Concessione del con- Art. 11
tributo federale agli
aventi diritto
Stralciare
1Il contributo federale è concesso
agli aventi diritto di norma su base
mensile.
2Per la concessione del contributo
federale è competente il Cantone in
cui è domiciliato il bambino.
3I Cantoni definiscono la procedura
per la concessione dei contributi
federali e designano l’organo
competente.
4Possono delegare la concessione
dei contributi federali ai Comuni, a
enti di diritto pubblico o a enti di
diritto privato. Vegliano a che i
contributi federali siano concessi nel
rispetto delle disposizioni legali.
5Il Consiglio federale può emanare
prescrizioni sulla procedura.
Art. 12 Rimborso dei contributi Art. 12
federali ai Cantoni
Stralciare
1I Cantoni inoltrano all’UFAS in
forma standardizzata il conteggio dei
contributi federali concessi sul loro
territorio e ne richiedono il rimborso.
2L’UFAS decide la partecipazione
finanziaria della Confederazione
spettante ai singoli Cantoni e la versa
loro.