Progetto

Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine

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Progetto della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del Consiglio nazionale Consiglio degli Stati

Art. 11 Concessione del con- Art. 11

tributo federale agli

aventi diritto

Stralciare

1Il contributo federale è concesso

agli aventi diritto di norma su base

mensile.

2Per la concessione del contributo

federale è competente il Cantone in

cui è domiciliato il bambino.

3I Cantoni definiscono la procedura

per la concessione dei contributi

federali e designano l’organo

competente.

4Possono delegare la concessione

dei contributi federali ai Comuni, a

enti di diritto pubblico o a enti di

diritto privato. Vegliano a che i

contributi federali siano concessi nel

rispetto delle disposizioni legali.

5Il Consiglio federale può emanare

prescrizioni sulla procedura.

Art. 12 Rimborso dei contributi Art. 12

federali ai Cantoni

Stralciare

1I Cantoni inoltrano all’UFAS in

forma standardizzata il conteggio dei

contributi federali concessi sul loro

territorio e ne richiedono il rimborso.

2L’UFAS decide la partecipazione

finanziaria della Confederazione

spettante ai singoli Cantoni e la versa

loro.