Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 10 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale
6. Commento alle singole disposizioni
Art. 2 cpv. 3
La costituzione della riserva secondo i valori di riferimento definiti dalla ElCom consente di tenere conto tempestivamente delle condizioni attese per l’inverno. L’ormai collaudato sistema dei valori di riferimento rimane pertanto uno strumento centrale e anche in futuro interesserà gli stessi aspetti considerati finora (dimensioni della riserva, periodo di detenzione dell’energia, ecc.). L’articolo 2, che riguarda i suddetti valori di riferimento, deve essere adattato al passaggio dall’attuale modello basato sui bandi pubblici al nuovo sistema incentrato sull’obbligo di partecipazione alla riserva. In futuro la quantità di energia da trattenere corrisponderà a un valore percentuale fissato per ogni bacino di accumulazione svizzero che ha una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh. Sono ovviamente incluse anche le centrali partner. L’entità dell’obbligo di partecipazione dei singoli soggetti corrisponde esattamente a questo valore percentuale (art. 3 cpv. 3): in altre parole, tali soggetti devono trattenere nei propri bacini sottoposti all’obbligo la quantità di energia corrispondente. La quantità di energia da trattenere viene calcolata sulla base della quantità massima di energia effettivamente disponibile nei bacini di accumulazione interessati. La violazione degli obblighi legati alla riserva (come ad es. nel caso della detenzione di una quantità di energia troppo piccola) è punita con una penale, non da ultimo per il suo effetto deterrente. Il diritto attuale prevede una sanzione convenzionale, mentre il nuovo articolo 8a LAEl ne modifica la natura giuridica (art. 5b).
Con il passaggio al sistema basato sull’obbligo di partecipazione scompaiono numerosi elementi che facevano parte dei valori di riferimento fissati dalla ElCom. Il nuovo sistema senza bandi pubblici infatti non richiede più, tra le altre cose, il pooling delle offerte né massimali di prezzo (viene corrisposta in cambio una rimunerazione forfettaria stabilita dall’autorità). Per quanto riguarda l’aspetto temporale, in futuro figurerà solo il periodo (della detenzione della riserva) e non anche la durata, poiché quest’ultima non è di per sé importante.
Art. 3 Partecipazione obbligatoria ed entità dell’obbligo
L’obbligo di partecipazione è ora sancito nella legge, tuttavia manca ancora una precisazione relativamente alle centrali partner (cfr. anche art. 8a cpv. 7 lett. b LAEl) Il capoverso 1 lettera b prevede ora l’obbligo di partecipazione per tutte le centrali partner. Sarebbero stati ipotizzabili anche altri approcci, in particolare l’imposizione dell’obbligo solo alla centrale partner di maggiori dimensioni, ossia quella con la gestione operativa, che infatti svolge comunque un ruolo importante per la gestione pratica della riserva. La soluzione scelta, invece, non conferisce a questa impresa chiave alcuna responsabilità principale e obbliga invece alla partecipazione anche i partner più piccoli, come ad esempio i Comuni, che però di fatto non ne risentono poiché in questi casi il controllo della centrale idroelettrica è di norma di competenza dell’impresa con la guida operativa (cfr. art. 5 cpv. 3).
I rapporti di proprietà e di partecipazione dovrebbero rimanere relativamente stabili. In caso di alienazioni o trasferimenti il capoverso 2 chiarisce che valgono le condizioni presenti all’inizio dell’anno idrologico: se, ad esempio, un gestore acquisisce una centrale elettrica ad accumulazione il 1° marzo, ciò comporta un cambiamento anche per la riserva, dal momento che per il restante periodo di detenzione la responsabilità nei confronti della riserva passa al nuovo gestore, con possibili conseguenze anche sul prezzo di acquisto. Nel rapporto interno tra i soggetti coinvolti non vi è praticamente spazio per regole derogatorie; la responsabilità nei confronti della riserva ricade comunque sul nuovo proprietario.
Secondo il capoverso 3 il valore percentuale annuo stabilito dalla ElCom per il dimensionamento della riserva idroelettrica complessiva (art. 2 cpv. 3 lett. a) deve essere adottato tale e quale dai singoli partecipanti alla riserva, cui spetterà quindi una quota proporzionale identica. Queste quantità di energia elettrica figurano anche nell’accordo di cui all’articolo 5. Dopo la definizione dei valori di riferimento la situazione può cambiare e rendere necessario un adeguamento, probabilmente un aumento, della quantità di energia da trattenere (aggiornamento dei valori di riferimento). La ElCom può quindi disporre