Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale

Il capoverso 3 prevede l’obbligo di comunicare previamente alla ElCom la ripartizione e gli scambi pianificati. La libertà concessa dalla legge non significa che eventuali cambiamenti possano essere operati in qualsiasi momento e durante il periodo di detenzione previsto. Per garantire il corretto funzionamento della riserva è necessario rispettare sempre certi capisaldi. Il controllo è assicurato attraverso le autorizzazioni rilasciate dalla ElCom, che in linea di massima sono sempre garantite. Un rifiuto è appropriato solo se necessario per scongiurare difficoltà nel funzionamento della riserva idroelettrica, ad esempio in caso di mancato rispetto delle direttive sulla ripartizione dell’energia trattenuta o sulla potenza minima.

Art. 5 Accordo sulla partecipazione alla riserva idroelettrica

Nel precedente modello basato sui bandi pubblici gli accordi tra la società nazionale di rete (Swissgrid) e i partecipanti alla riserva costituivano la conclusione del bando pubblico, ossia il passo successivo all’aggiudicazione. Nel nuovo modello basato sull’obbligo alla partecipazione alla riserva gli accordi rimangono necessari perché sono numerosi i dettagli legati alle procedure o di natura tecnica da disciplinare e l’accordo è lo strumento ideale a tale scopo. Mentre i dettagli della maggior parte dei punti in esso contenuti sono elementi del tutto nuovi, gli elementi centrali, che variano annualmente e sono dunque dinamici, vale a dire quantità di energia trattenuta, periodo della detenzione e rimunerazione forfettaria, riprendono semplicemente quanto già stabilito dall’autorità. L’elenco presentato al capoverso 2 non è esaustivo, come neppure quello contenuto alla lettera a (cfr. l’avverbio «almeno» usato nella frase introduttiva del cpv. 2). Tra gli aspetti da disciplinare figurano anche i lavori di revisione (lett. c), che sono consentiti ma per i quali è richiesta una certa moderazione: se infatti, ad esempio, venissero eseguiti lavori di revisione in più centrali contemporaneamente, ciò comprometterebbe il corretto funzionamento della riserva. Altrettanto importanti sono anche le limitazioni contenute in eventuali direttive della ElCom sulla detenzione di potenza. Le revisioni previste che violassero l’accordo o che pregiudicassero la riserva potrebbero essere vietate dalla ElCom - che deve essere informata dei lavori di revisione previsti - nel quadro della sua attività di sorveglianza generale (art. 25).

I capoversi 3 e 4 intendono ridurre il più possibile l’onere burocratico iniziale di Swissgrid, consentendo una certa flessibilità riguardo alla questione delle parti al contratto e della durata dello stesso. Il capoverso 3 è stato pensato per i gruppi di centrali partner in cui la gestione operativa viene solitamente affidata a una delle centrali partner del gruppo. Tale impresa sarà l’attore centrale per la gestione della riserva. Il rapporto interno tra i partner sarà sempre organizzato in modo tale che un’attività come la gestione della riserva venga coperta attraverso ciò che gli (altri) partner hanno delegato al partner con la gestione operativa o all’impresa interessata (il cpv. 3 consente la conclusione di un contratto con l’impresa che ha la gestione operativa; anche qualora la gestione operativa non dovesse essere affidata a un’impresa partner, ciò sarebbe comunque coperto dal cpv. 3, da intendersi a questo proposito in senso lato). Considerata l’importanza dell’impresa alla guida operativa della riserva è quindi sensato che Swissgrid possa concludere direttamente con essa l’accordo sulla partecipazione alla riserva (tranne nel caso in cui un partner non voglia che l’impresa alla guida operativa agisca in sua rappresentanza per la riserva; in tal caso Swisscom non può sottoscrivere il contratto con quest’ultima). Potranno così essere integrati in un unico accordo anche gli aspetti tecnico-operativi, che devono comunque essere regolamentati insieme all’impresa che ha la guida operativa. Qualora tale integrazione nello stesso accordo non fosse possibile, i suddetti aspetti dovranno essere disciplinati separatamente (cfr. ultima frase). Il capoverso 4 regola una seconda semplificazione sul piano della prassi. Esso infatti prevede la possibilità di stipulare accordi pluriennali, anche se il periodo di detenzione dell’energia è di un anno. Una simile flessibilità tiene conto del fatto che i rapporti di proprietà e di partecipazione rimangono di norma fondamentalmente stabili, salvo solo pochi o rari cambiamenti. Il requisito dell’uniformità significa che i contratti pluriennali sono sostanzialmente uguali sia per quanto riguarda la durata che gli altri contenuti. I contratti pluriennali devono inoltre tenere conto della dinamicità di alcuni elementi, che possono cioè variare di anno in anno: oltre ad aspetti quali la quantità di energia trattenuta e il periodo