Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale

con una sanzione. Lo scopo principale di tale sanzione è quello di sortire un effetto deterrente; la sua natura giuridica è quella di una sanzione amministrativa. Il capoverso 1 definisce i limiti della sanzione amministrativa attraverso una soglia inferiore e una superiore rispetto alla remunerazione forfettaria. Nel caso in cui i prezzi di mercato siano estremamente elevati, è praticamente impossibile stabilire un massimo ragionevole per la sanzione amministrativa. Per questo motivo è previsto anche un obbligo di versamento dei profitti (cpv. 2) se i partecipanti alla riserva non rispettano l’obbligo di detenzione per vendere sul mercato (a un prezzo più caro) l’energia prodotta. Attraverso la restituzione dei profitti si rimedia a una sorta di arricchimento indebito. La sanzione prevista nella legge consiste quindi in una sanzione amministrativa e nella restituzione dei profitti (che sono però cumulabili; cpv. 2). Il capoverso 1 stabilisce inoltre che la sanzione amministrativa deve essere stabilita, entro le soglie previste, in base alla gravità della violazione. Tra i criteri considerati figurano, ad esempio, la quantità di energia non trattenuta e le motivazioni di tale decisione; più l’inadempienza è scusabile, più bassa può essere la sanzione.

Il versamento dei profitti disciplinato al capoverso 2 è da intendersi in aggiunta alla sanzione amministrativa. Sebbene il ricorso a tale misura sia stato pensato per il caso in cui i prezzi di mercato siano estremamente elevati, essa può essere adottata anche qualora i prezzi rientrino nelle soglie previste per la rimunerazione forfettaria (cinque volte la rimunerazione forfettaria). Un eventuale versamento dei profitti sarà cumulabile alla sanzione amministrativa. Il denaro confluirà nei fondi destinati al finanziamento della riserva di energia elettrica, motivo per cui viene versato a Swissgrid.

I capoversi 3 e 4 regolano la procedura. La ElCom può avviare una procedura d’ufficio o in seguito a un reclamo o a una segnalazione, in particolare da parte di Swissgrid, che ha l’obbligo di segnalare i casi di cui è a conoscenza. Il periodo di prescrizione è di quattro anni a partire dalla fine del periodo di detenzione in cui si è verificata la violazione: se, ad esempio, il periodo di detenzione termina alla fine di maggio, la ElCom avrà tempo fino alla fine di maggio di quattro anni dopo per chiudere in prima istanza la procedura. In casi giustificati la ElCom gode di un certo margine di manovra per astenersi dall’azione penale. Ciò vale solo per la sanzione amministrativa e non per la restituzione dei profitti, che deve sempre avvenire. Una violazione può essere scusata se, ad esempio, è da ricondurre ai processi di un sistema interno di una centrale elettrica. Come anche per le sue altre procedure, la ElCom applica in questi casi la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e non il codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0). I partecipanti alla riserva sono tenuti a collaborare e devono quindi fornire alla ElCom tutto ciò di cui ha bisogno per lo svolgimento delle procedure. La decisione viene pubblicata non in forma anonima, come avviene usualmente, bensì citando espressamente il partecipante alla riserva inadempiente.

Infine, il capoverso 5 richiama l’attenzione sul fatto che i partecipanti alla riserva inadempienti possono dover rispondere anche di eventuali danni causati dalla loro inadempienza, la quale costituisce un comportamento illecito. In casi estremi, infatti, la loro violazione può causare un blackout, con conseguenti danni elevati. Tale responsabilità tuttavia non è disciplinata dal capoverso 5 bensì da altre basi legali.

Art. 10 cpv. 2

All’articolo 10 non sono state introdotte modifiche materiali. Si è proceduto solo a un’armonizzazione con la modifica dell’articolo 5, al quale si rimanda. Il riferimento ai «contenuti» (lett. f) significa che l’accordo deve disciplinare anche i temi o le voci indicati nell’articolo in questione. Non si intendono tuttavia

- come già finora - disposizioni in materia identiche. Occorre piuttosto, se necessario, tenere conto della diversità dei tipi di impianto. Ad esempio, le condizioni per il prelievo di energia dalla riserva idroelettrica possono differire da quelle per il prelievo dalla riserva complementare. Per la riserva complementare manca ancora una base legale specifica. Per il momento, quindi, rimarrà in vigore una sanzione convenzionale e non si passerà a una penale inflitta dallo Stato, come nel caso invece della riserva idroelettrica. Sarebbe eccessivo per questi casi includere esplicitamente la sanzione convenzionale nell’elenco dei valori di riferimento di cui all’articolo 2 capoverso 3 OREI. Al momento della definizione di questi valori la ElCom dovrà fornire supporto a Swissgrid, qualora quest’ultima ne avesse bisogno.