Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
più importanti. Per specificare i dettagli, il capoverso 2 impone ai gestori di rete, conformemente al principio di sussidiarietà (art. 3 cpv. 2 LAEl), di stabilire direttive per la determinazione dei costi d’esercizio computabili. Una disposizione analoga è contenuta nell’articolo 12 capoverso 2 OAEl per i costi d’esercizio computabili nel settore dell’esercizio della rete. Se non vengono elaborati standard adeguati entro un termine ragionevole, si dovrà ricorrere all’iter dell’ordinanza (art. 27 cpv. 4 terzo periodo).
Art. 8abisCosti del capitale computabili
Anche le disposizioni relative ai costi del capitale computabili riprendono quelle relative all’esercizio della rete e sono in gran parte identiche. Si rimanda pertanto alla prassi e al commento relativi all’articolo
13. Si rinuncia a fissare un tasso calcolatorio di costo del capitale specifico per la metrologia (Weighted Average Cost of Capital, [WACC]) e si applica quello dell’allegato 1. Il principio di sussidiarietà è espresso, anche qui, nel capoverso 4.
Art. 8aterDisposizioni particolari relative ai costi di misurazione computabili
Capoversi 1 e 2: al fine di rendere l’ordinanza più chiara, vengono trasferite in questo punto le disposizioni contenute nell’articolo 8a capoversi 2bise 3ter. Il capoverso 3 concretizza l’articolo 25 capoverso 1. La ElCom può emanare istruzioni sulla periodicità e sulla forma della trasmissione del numero di punti di misurazione.
Art. 8aquaterDifferenze di copertura nell’ambito dei costi di misurazione
La gestione delle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti è analoga a quella del servizio universale (art. 4f) e del settore delle reti (art. 18b).
Art. 8aquinquiesSistemi di misurazione intelligenti
Per rendere più comprensibile l’ordinanza, le disposizioni finora contenute nell’articolo 8a vengono riorganizzate. Gli attuali capoversi 2bisund 3tersono trasferiti nel nuovo articolo 8ter(cpv. 1 e 2), mentre i capoversi 3 e 3bisnel nuovo articolo 8asexies. I capoversi 1–4 corrispondono ai capoversi 1, 1bis, 2 e 4 dell’attuale articolo 8a.
Secondo il nuovo capoverso 5 primo periodo, i gestori di rete hanno tre mesi di tempo per adempiere al diritto legale di farsi installare un contatore intelligente. Il termine decorre dal momento in cui il diritto è fatto valere presso il gestore di rete. Ciò riguarda nello specifico i partecipanti alle comunità locali di energia elettrica e ai raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) nonché i gestori di impianti di stoccaggio (cfr. art. 17abiscpv. 3 LAEl). Il secondo periodo contiene una precisazione riguardante gli RCP. Secondo la normativa attuale, tali raggruppamenti possono avere un unico punto di misurazione, al quale si limita l’obbligo di misurazione del consumo di elettricità da parte del gestore di rete. Il rilevamento dei consumi di energia elettrica e la loro attribuzione ai singoli partecipanti rientra nelle competenze dell’RCP: questa norma rimane invariata. Di conseguenza, oltre al punto di misurazione già esistente dell’RCP, per i singoli partecipanti non sussiste alcun diritto all’installazione di un sistema di misurazione intelligente. Ciò riguarda, per così dire, i contatori dei consumi interni all’RCP. Ora è però possibile che un RCP abbia più punti di misurazione; in tal caso, l’obbligo di misurazione del gestore di rete si estende a questi punti di misurazione supplementari. Si parla di RCP virtuale perché il gestore di rete è tenuto a sommare i consumi misurati e a trattare l’RCP come un unico consumatore finale, indipendentemente dalla presenza di più punti di misurazione. Può accadere, ad esempio nel caso delle case plurifamiliari, che un’economia domestica non partecipi all’RCP e i relativi consumi debbano quindi essere esclusi. Poiché l’intenzione del legislatore in relazione a questi RCP virtuali era di «semplificare» l’attuazione del consumo proprio comune (FF 2021 1666, pag. 55), i proprietari fondiari del raggruppamento possono decidere se il loro RCP debba avere più di un punto di misurazione in cui il gestore della rete di distribuzione effettua la misurazione conformemente alle prescrizioni di legge.