Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

proprietari, tali somme di denaro non possono nemmeno essere considerate nel calcolo dei costi non coperti (cfr. tuttavia art. 8i cpv. 3). Il relativo importo deve essere rimborsato dal gestore della piattaforma secondo il capoverso 4 entro dieci anni dalla messa in esercizio. Dopo la costituzione, gli statuti possono essere modificati solamente con l’approvazione del DATEC (art. 17h cpv. 2 LAEl).

Capoverso 5: in base a questa disposizione il DATEC, attraverso corrispondenti disposizioni complementari, assicura che la piattaforma sia messa in servizio quanto prima una volta approvati gli statuti. Si prevede che la piattaforma dei dati entri in funzione al più tardi all’inizio del 2027 con una quota rilevante di punti di misurazione.

Art. 8g Organizzazione del gestore della piattaforma

I capoversi 1–4 stabiliscono i requisiti organizzativi del gestore della piattaforma al fine di garantire un esercizio il più possibile indipendente e quindi non discriminatorio. In particolare occorre garantire che le imprese con interessi analoghi (p. es. i gestori di rete) non abbiano la possibilità di ostacolare lo sviluppo e l’offerta di corrispondenti servizi di dati. La piattaforma deve essere concepita in modo da soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori finali e dei fornitori indipendenti di servizi energetici. L’indipendenza del personale di cui al capoverso 2 impedisce l’insorgenza di conflitti d’interesse e la circolazione di informazioni economicamente sensibili verso operatori di mercato non autorizzati. È possibile rinunciare a ulteriori disposizioni in materia di separazione a livello di ordinanza, tanto più che il gestore della piattaforma dei dati, secondo la concezione legale, è già autonomo dal punto di vista organizzativo come società indipendente e nello svolgimento dei propri compiti deve attenersi alle relative disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati. Il richiedente di cui all’articolo 8g capoverso 1 deve dimostrare di soddisfare i requisiti per l’organizzazione del gestore della piattaforma.

Art. 8h Compiti del gestore della piattaforma

Capoverso 1: il gestore della piattaforma è responsabile della gestione sicura, performante ed efficiente della corrispondente infrastruttura allo scopo di svolgere i processi di scambio dei dati disciplinati dalla legge e dall’ordinanza. In particolare, è tenuto a provvedere alla manutenzione permanente delle relative tecnologie di informazione e comunicazione e, se necessario, al loro ulteriore sviluppo tecnologico.

Capoversi 2–3: il gestore della piattaforma dei dati deve garantire la sicurezza dei dati. Ciò riguarda in particolare i dati di base salvati sulla piattaforma (cfr. art. 17g cpv. 2 LAEl), definiti nell’allegato 1a.

Capoverso 4: nella misura in cui sia necessario per i processi di scambio, il gestore della piattaforma è responsabile dell’aggregazione dei dati. La pubblicazione dei dati di base e di misurazione anonimizzati si basa sull’articolo 17g capoverso 4 lettera c LAEl. In tal modo si creano maggiore trasparenza ed efficienza nel mercato dell’energia elettrica, a vantaggio in particolare del mercato dei servizi e delle innovazioni basate sui dati. Ciò contribuirà anche a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento, poiché un accesso più agevole dei fornitori ai relativi dati consentirà una migliore qualità delle previsioni. I dati di consumo e immissione devono essere pubblicati con risoluzione di un quarto d’ora con frequenza giornaliera (ovvero il giorno successivo), mensile e annuale. I dati sui sistemi di misurazione installati devono essere pubblicati con cadenza annuale. L’accesso al rispettivo sito web deve essere liberamente accessibile, ossia non vincolato a login o simili.

Capoverso 5: questa disposizione garantisce che i consumatori finali, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio possano esercitare il loro diritto alla consegna e alla trasmissione dei dati (art. 17g cpv. 4 lett. e LAEl). A tal fine possono concedere a terzi, tramite la piattaforma, i diritti di accesso ai loro dati di base e di misurazione. Il gestore della piattaforma garantisce dal punto di vista tecnico e organizzativo che i dati degli ultimi cinque anni possano essere pubblicati e trasmessi nella forma corrispondente (cfr. art. 8e cpv. 1) già a partire dalla messa in servizio della stessa.

Capoverso 6: lo scopo principale della piattaforma consiste nel migliorare la qualità dello scambio di dati. Il gestore della piattaforma pertanto verifica regolarmente che i dati siano messi a disposizione tramite la piattaforma nella qualità richiesta.