Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 41 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
Modifica dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
convertita a 132 kV. La disposizione d’ordinanza del capoverso 2 estende, come finora, il campo d’applicazione della legge o di singole disposizioni alla rete di trazione ferroviaria. A riguardo si rimanda al rapporto esplicativo dell’UFE sull’avamprogetto per la procedura di consultazione dell’OAEl del 27 giugno 2007 (commento all’art. 1 cpv. 2, pag. 5).
Capoverso 3: il testo del capoverso 3, che prevede l’esenzione dal versamento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete in presenza di un convertitore di frequenza all’interno di una centrale elettrica a 50 Hz, ha subito una modifica redazionale in seguito alla definizione di rete di trazione ferroviaria di cui all’articolo 14a LAEl. Per quanto riguarda la norma speciale per il convertitore di frequenza si rimanda al rapporto esplicativo dell’UFE del 2 ottobre 2012 concernente la modifica dell’OAEl (commento all’art. 1 cpv. 3, pagg. 2–5).
La formulazione del capoverso 3bisè stata modificata in seguito alla nuova norma nell’articolo 14a LAEl.
In virtù della sua competenza globale, la ElCom può verificare il rispetto delle disposizioni determinanti per la rete di trazione ferroviaria (art. 22 cpv. 1). In base all’articolo 25 LAEl può richiedere i documenti necessari.
Art. 4 Tariffe del servizio universale
Il capoverso 1 precisa che le tariffe devono essere fissate per la durata di un anno civile, come avviene per le tariffe per l’utilizzazione della rete e per le tariffe di misurazione.
Capoverso 2: i costi dell’energia computabili che determinano l’ammontare delle tariffe del servizio universale sono già disciplinati a grandi linee a livello di legge (cfr. art. 6 cpv. 5bislett. d LAEl) e sono qui specificati. La lettera a chiarisce la disposizione contenuta nell’articolo 6 capoverso 5bislettera d numero
1. La lettera b trasferisce ai costi di acquisizione (contratti d’acquisto) il principio secondo cui occorre basarsi sui costi medi di un anno contabile per evitare che le voci di costo sfavorevoli siano incluse unilateralmente nelle tariffe del servizio universale. Tuttavia, la lettera b si applica soltanto in caso di «copertura in eccesso», ossia quando al servizio universale di cui al capoverso 3 è attribuita più elettricità derivante da contratti d’acquisto di quanta ne sia alla fine venduta nel servizio universale. Tuttavia, ciò risulta soltanto in un secondo momento, terminato l’anno tariffario. Eventuali correzioni devono essere compensate nell’ambito delle tariffe degli anni tariffari successivi. Senza una tale copertura in eccesso, ossia quando determinate quantità di energia elettrica vengono acquistate solo nel corso dell’anno tariffario e sono considerate costi computabili nei relativi costi, questa analisi media naturalmente non è presa in considerazione. La lettera c stabilisce che tra i costi dell’energia computabili rientrano naturalmente anche i costi amministrativi e di distribuzione. Per la determinazione degli utili si applica la lettera d conformemente alla prassi attuale della produzione WACC (istruzione 2/2022 della ElCom).
Capoverso 3: la separazione dei portafogli energetici tra il segmento del servizio universale e quello dei consumatori finali nel libero mercato deve essere effettuata in termini puramente contabili; non sono ammessi altri strumenti di separazione. Tale attribuzione deve essere indicata alla ElCom nella contabilità per unità finali d’imputazione o in una corrispondente aggiunta successiva.
Art. 4a Quote minime di produzione propria e di energia elettrica generata da energie rinnovabili
Come richiesto dal legislatore (art. 6 cpv. 5 LAEl), nei capoversi 1 e 2 sono stabilite quote minime di energia elettrica generata da energie rinnovabili.
Capoverso 1 primo periodo: la prima quota minima (art. 6 cpv. 5 lett. a LAEl) si riferisce alla produzione propria ampliata (art. 4 cpv. 1 lett. cbisLAEl) generata da energie rinnovabili prodotte in Svizzera. In linea di principio, i gestori delle reti di distribuzione devono vendere almeno la metà di tale quota nell’ambito del servizio universale. Questa disposizione deve essere soddisfatta alla fine di ogni anno tariffario. Pertanto, eventuali differenze nel corso dell’anno sono irrilevanti; si considera la produzione media dell’anno contabile. I gestori delle reti di distribuzione decidono liberamente che percentuali di tale quota provengono da propri impianti di produzione, prelievi di energia elettrica da partecipazioni oppure da